COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 7/2/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 140 stagione sportiva 2007/08 Gara Pontassieve – Figline (1-2) del 5/1/08. Campionato Allevi B. In C.U. n.26 del 9/1/08 della D.P. Firenze

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 7/2/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 140 stagione sportiva 2007/08 Gara Pontassieve – Figline (1-2) del 5/1/08. Campionato Allevi B. In C.U. n.26 del 9/1/08 della D.P. Firenze Reclama la società Figline avverso la squalifica fino al 8/3/08 dell’allenatore sig. Campagnano Samuele per “offese e minacce al D.G.. Ritardava volontariamente l’uscita dal terreno di gioco”. La reclamante ammette le offese al D.G. sostenendo come le stesse sono state pronunciate in segno di disappunto piuttosto che dirette ad offendere realmente la persona dell’arbitro. Nega le minacce e la volontaria uscita dal terreno di gioco con ritardo. Chiede la riduzione della sanzione in quanto eccessivamente affittiva in ordine ai fatti contestati. L’arbitro, nel supplemento di rapporto ribadisce quanto già evidenziato nel primo scritto. La C.D.T.T. rileva quanto segue. E’ fatto notorio e più volte evidenziato nelle decisioni di questo Collegio, che la versione fornita dall’arbitro costituisce prova privilegiata dei fatti relativi alla gara. Nel caso di specie, non vi è motivo di ritenere che gli stessi si siano verificati diversamente da come narrati dal predetto. Occorre sottolineare infine, che il comportamento dell’allenatore deve essere valutato anche in virtù della categoria di espletamento delle proprie funzioni pertanto, l’esempio posto in essere dal Campagnano verso i propri giovani atleti, deve essere fermamente censurato e l’entità della sanzione appare congrua per quanto evidenziato. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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