COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 7/2/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 154 / stagione sportiva 2007/2008 – Reclamo proposto dalla A.S.D. Massa e Marina calcio a 5 avverso la sentenza con cui il G.S.T. Toscana ha inflitto la squalifica per quattro giornate al calciatore Piergiovanni Carso. (C.U. n. 30/2008).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 7/2/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 154 / stagione sportiva 2007/2008 – Reclamo proposto dalla A.S.D. Massa e Marina calcio a 5 avverso la sentenza con cui il G.S.T. Toscana ha inflitto la squalifica per quattro giornate al calciatore Piergiovanni Carso. (C.U. n. 30/2008). Il provvedimento indicato in epigrafe, così motivato “ A fine gara offendeva il D.G. di poi nello spogliatoio arbitrale rivolgeva allo stesso frase irriguardosa. Sanzione aggravata in quanto capitano”, viene tempestivamente impugnato dal legale rappresentante della Società. Il gravame proposto, non contesta l’episodio ma ne fornisce “una dinamica ed una interpretazione” diverse, ritenendo sussistere negli atti ufficiali alcune incongruenze. Vi si sostiene a tal fine che il non aver stretto la mano che l’arbitro gli porgeva limitandosi ad alzare la propria verso l’alto, senza proferire parola, non costituisce gesto offensivo da addebitare al calciatore. Si ritiene, inoltre, che il non stringere la mano al D.G. non costituisca violazione del fair-play e richiama a tal proposito fatti accaduti in altro campionato di altra Lega. Per quanto si riferisce al comportamento tenuto dal calciatore successivamente, all’interno dello spogliatoio arbitrale,la reclamante ritiene che il calciatore possa aver usato parole non del tutto appropriate ma certamente prive di offensività. Richiamando non meglio precisati fatti e decisioni assimilabili chiede una riforma della sanzione affinché sia ricondotta a quanto realmente accaduto. Il reclamo non può essere accolto. L’esame degli atti di gara, dei quali si ricorda il carattere di prova privilegiata, denota che i fatti sia sono svolti in modo esattamente opposto a quelli indicati con il reclamo. Premesso che il G.S.T. non ha rilevato nella motivazione del provvedimento la mancata stretta di mano per cui il fatto non può essere oggetto di contestazione, la decisione è conseguente alla frase (esattamente riportata dal D.G.) pronunziata dal calciatore, che la accompagnava alzando la mano nel gesto tipico di “ chi manda”, comportamento che costituisce offesa vera e propria. Peraltro l’intento offensivo trova conferma nelle frasi successivamente pronunciate, nello spogliatoio arbitrale e nella contemporanea richiesta di informazioni sui possibili provvedimenti disciplinari, ricerca che non avrebbe avuto alcun senso se le offese non fossero state mai pronunciate. In tale ultima occasione il calciatore ha espresso altre frasi dal carattere indubbiamente irriguardoso che, risultando pronunciate in un momento del tutto distinto ed autonomo rispetto al precedente e non in un unico contesto, sono soggette a distinta sanzione. Il provvedimento impugnato, del tutto fondato in punto di diritto e di fatto, appare inoltre congruo sotto il profilo della entità della sanzione irrogata. Infatti per costanza di giudicati di questo Collegio le offese al D.G. vengono sanzionate con due giornate di squalifica, cui nella fattispecie è da aggiungerne un’altra per il comportamento irriguardoso tenuto in diverso momento. A tali sanzioni è infine da aggiungere una ulteriore giornata di squalifica derivante dal rivestire il calciatore la qualifica di capitano e per ciò stesso tenuto ad un comportamento assolutamente irreprensibile nei confronti del Direttore di gara. P.Q.M. la C.D. delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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