COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 7/2/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 097 stagione sportiva 2007/08 Impugnazione della U.S. OLIMPIA PALAZZOLO, avverso la squalifica del calciatore Sig. CORDINI PIETRO, fino al 29 novembre 2008 (un anno), e dell’ammenda alla medesima Società di Euro 250, sanzioni inflitte dal G.S.T. Regionale (Com. Uff. n. 24 del 29 novembre 2007).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 7/2/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 097 stagione sportiva 2007/08 Impugnazione della U.S. OLIMPIA PALAZZOLO, avverso la squalifica del calciatore Sig. CORDINI PIETRO, fino al 29 novembre 2008 (un anno), e dell’ammenda alla medesima Società di Euro 250, sanzioni inflitte dal G.S.T. Regionale (Com. Uff. n. 24 del 29 novembre 2007). Con rituale gravame, la intestata società adiva questa C.D. chiedendo, quanto alla sanzioni come sopra inflitte, la riduzione della squalifica comminata al proprio calciatore, Sig. CORDINI che il G. S. Regionale aveva così motivato: “Colpiva volontariamente e violentemente con la mano a pugno chiuso, al volto un giocatore avversario facendolo cadere a terra e provocandogli l’abbandono forzato dal gioco e conseguenze fisiche permanenti tali da rendere vano il soccorso del proprio massaggiatore. Si rendeva necessaria la richiesta di un’ambulanza per gli opportuni interventi rianimativi”; nonché la revoca dell’ammenda statuita “ Per contegno offensivo e minaccioso verso il D. G., gli Organi Federali e calciatori avversari, con scuotimento rete”.- Deduceva la reclamante – anche in sede di audizione dinanzi a questa C.D. T.T., assistita da legale - che il proprio tesserato aveva effettivamente colpito volontariamente l’avversario con un pugno; ma ciò in esito a gesto inconsulto, ed istintivo conseguente ad una pregressa testata, infertagli dall’avversario durante la stessa azione, un attimo precedente, e che, comunque, la sanzione era sproporzionata, avendo egli accettato, senza altro proferire, l’espulsione; in ragione anche dei buoni trascorsi disciplinari dello stesso, meritava pertanto una attenuazione della squalifica. Quanto alla ammenda, si affermava che le condotte e le frasi addebitate ai propri sostenitori fossero, in realtà, le medesime che sono ascritte al dirigente ed ai supporters della squadra avversaria, precisandosi che - concessi durante la gara due rigori in proprio favore - nessuna doglianza poteva porsi verso il D.G.- L’arbitro chiaramente ha descritto, l’accaduto, nel rapporto: “…Al 35° del secondo tempo ho espulso il giocatore n. 7 CORDINI PIETRO, perché trovatosi all’interno dell’area di rigore della U.S.D. Antella 99, sull’immediato sviluppo di un calcio d’angolo a favore della propria squadra, colpiva volontariamente e violentemente con la mano a pugno chiuso, la parte destra del volto dell’avversario, n. 17 Consigli Paolo. Il giocatore della U.S.D. Antella 99 cadeva a terra in conseguenza della botta violenta ricevuta. Mostrato il cartellino rosso al CORDINI, questi rimaneva una decina di secondi immobile davanti a me nel chiedere l’espulsione anche dell’altro giocatore per una presunta testa ricevuta; su sollecito dei compagni di squadra si allontanava dal terreno di gioco, senza ulteriori proteste. Mi dirigevo verso il giocatore colpito, accasciato sul terreno all’interno dell’area di rigore, con il massaggiatore ed i compagni cercavano di fargli recuperare le forze, dal momento che appariva in un visibile stato confusionale…veniva sorretto da quattro compagni, i quali lo trasportavano a bordo campo nell’attesa che l’ambulanza raggiungesse il campo di giuoco. Al termine della partita, il giocatore si trovava ancora a terra a bordo del terreno di giuoco, con l’ambulanza che tardava a sopraggiungere; veniva ulteriormente sollevato da sei compagni di squadra che lo portavano in una stanza degli spogliatoi sopra un lettino. Alle 17.00 circa arrivata l’ambulanza veniva trasportato su questa…”.- Ed ancora, dopo avere ampiamente riportato – con specifica annotazione - le “doglianze” offensive e minacciose del Dirigente dell’Antella 99, quanto alla condotta del pubblico, l’arbitro riferisce che “… per tutta la durata della gara, ed in special modo dopo l’espulsione a carico del giocatore n. 7 dell’Olimpia Palazzolo, al 35° del s.t., fazioni di entrambe le tifoserie identificabili in circa 15- 20 sostenitori di ogni società si rivolgevano al sottoscritto con farsi arroganti quali: … (espressioni varie, una decina circa, ivi descritte, di contenuto palesemente offensivo e minaccioso verso la di lui persona e verso gli Organi federali). Inoltre minacciavano entrambe di tornare a cercare giocatori della squadra avversaria. Durante il secondo tempo e negli ultimi 15 minuti di gara tifosi di entrambe le squadre, identificabili in 2- 3 soggetti per tifoseria, si avvicinavano alla recinzione del terreno di gioco e ripetendo le frasi oltraggiose e minacciose si appigliavano alla rete, scrollata con forza…” . Conclusivamente, la versione arbitrale, dettagliata e puntuale, ribadita per le vie brevi dallo stesso DG, attesta con precisione la volontarietà della condotta del CORDINI, evidentemente percepita, con chiarezza, ed in quanto notatolo nell’azione indebita, colpire - con mirata e marcata violenza -l’avversario. Quanto alla testata che il tesserato avrebbe subita in precedenza, l’arbitro non la segnala come percepita, senza peraltro escluderla. In ordine alla condotta dei tifosi della Olimpia Palazzolo, gli addebiti sono molteplici, protratti nel tempo e addebitabili ad entrambe le tifoserie (tanto è vero che il Giudice regionale irroga uguale sanzione anche alla Antella 99: cfr. lo stesso C.U.). – Come tale, il narrato del D.G. non può non prevalere sulla (neppure troppo diversa) “spiegazione”, offerta con il reclamo, in virtù della fede privilegiata che gli è attribuita espressamente dalla Carte Federali. . La pur severa sanzione stabilita per l’atleta, una volta assentita la responsabilità del soggetto, tiene conto della notevole gravità del gesto; tuttavia, posta in essere a titolo di probabile azione di reazione per un fallo doloroso subito. In particolare, deve evidenziarsi la portata altamente lesiva del pugno, che ha costretto ad interventi “rianimativi” (non in senso stretto) protrattisi per quasi mezzora ed esauritisi con l’arrivo dell’ambulanza. Ciò ribadito, depone per una valutazione sanzionatoria più contenuta della pena come sopra prevista e sancita dal primo giudice, oltre al necessario giudizio comparativo con altre fattispecie di proporzionata gravità, assimilabili a quella per cui è procedimento, la circostanza che la testata infertagli ( a dire dei reclamanti) appare di una qualche verosimiglianza posto che l’azione di gioco era in attacco, favorevole alla squadra del CORDINI; non si vede, pertanto, quale plausibile spiegazione possa darsi ad un colpo così grave inferto senza un “motivo” e quindi per mera gratuità. Non è inutile evidenziare come non via sia notizia di referto medico in ordine ai pregiudizi concreti ed alla prognosi riportati dal Consigli Paolo; ciò che non consente - dagli atti gara - di stabilire con certezza e con parametri oggettivi le lesioni (e se) patite. Tutto ciò considerato, Questa CD.T.T. ritiene congrua la sanzione di mesi sette di squalifica fissandola al 30 giugno 2008. Appare congrua e non modificabile, correlata anche a quella inferta al sodalizio avversario, la pena dell’ammenda, per condotte “equamente” ascrivibili ai tifosi, dell’una e dall’altra compagine. P.Q.M. Accoglie il reclamo, quanto alla squalifica del giocatore CORDINI PIETRO, riducendola e stabilendola fino al 30 giugno 2008 (anziché fino al 29 novembre 2008 come stabilito dal primo giudice). Respinge il reclamo, in ordine all’ammenda e conferma la sanzione come sopra inflitta in epigrafe indicata a carico della U.S. Olimpia Palazzolo. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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