COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 34 del 14/2/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 156 stagione sportiva 2007/08 . reclamo della A.s.D Figline avverso dec. Del G.S.T Firenze . squalifica Ermini Pierluigi fino al 22.02.2008 ( C:U 28 del 23.01.2008 )
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul
Comunicato Ufficiale N. 34 del 14/2/2008
. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
156 stagione sportiva 2007/08 . reclamo della A.s.D Figline avverso dec. Del G.S.T Firenze . squalifica Ermini Pierluigi fino al 22.02.2008 ( C:U 28 del 23.01.2008 )
La soc. Figline , ritenendo eccessiva la sanzione comminata dal primo Giudice , chiamato a pronunciarsi su fatti e situazioni verificatesi in occasione della gara Figline – Olimpia Firenze del 19 gennaio 2008 , ne chiede la revisione e la conseguente riduzione.
Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile-
L’art. 45 comma 3 lettera “B” del Codice di giustizia sportiva stabilisce come non siano soggetti a revisione i provvedimenti assunti in primo grado a carico dei tecnici inferiori ad un mese.
Nel caso di specie , il provvedimento assunto risulta pari a 29 gg e quindi non rivedibile.
P.Q.M
La C.D.T dichiara inammissibile il proposto reclamo ed ordina l’incameramento della tassa dovuta.
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