COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 21/2/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI ECCELLENZA 152 stagione sportiva 2007/08 Reclamo in proprio proposto dal sig. Lupo Carlo (Castelfranco Stella Rossa) avverso la decisione del G.S.T. Toscana che lo ha inibito fino al 17.03.2008 e ha comminato l’ammenda di € 150,00. C.U. N° 30 del 17.01.2008.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 21/2/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI ECCELLENZA 152 stagione sportiva 2007/08 Reclamo in proprio proposto dal sig. Lupo Carlo (Castelfranco Stella Rossa) avverso la decisione del G.S.T. Toscana che lo ha inibito fino al 17.03.2008 e ha comminato l’ammenda di € 150,00. C.U. N° 30 del 17.01.2008. Il Giudice Sportivo Territoriale comminava la sanzione di € 150,00 alla società Castelfranco Stella Rossa per aver consentito a persona non presente in distinta di accedere al recinto di gioco, e per mancata richiesta della forza pubblica. Comminava altresì la sanzione della inibizione fino al 17.03.2008 al sig. Lupo Carlo, in quanto, non presente in distinta, accedeva al recinto di gioco ed offendeva la terna e un calciatore avversario. Con il reclamo proposto, il sig. Lupo propone la propria versione dei fatti. Ammette l’entrata in campo e le offese al giocatore avversario in risposta alle maleparole da questi ricevute, ma nega in modo categorico e al limite dell’irriverenza quanto affermato dal Direttore di Gara, spiegandone i motivi. Il sig. Lupo contesta anche la sanzione di € 150,00 comminata alla società e conclude con la richiesta di audizione personale. All’odierna udienza, conferma quanto già in atti, evidenziando il proprio stato d’animo per quanto imputatogli. Preliminarmente il Collegio rileva che la parte di gravame relativo alla ammenda non viene preso in esame poiché il reclamo, proposto da soggetto inibito, altro non può essere che un reclamo in proprio, come peraltro confermato sia dal tenore dello stesso, sia anche da quanto emerso nel corso dell’audizione personale. Nel merito il reclamo non merita accoglimento. Dagli atti di gara appare chiaro e senza equivoci il comportamento del sig. Lupo la cui tesi difensiva non può, pertanto, essere accolta, dovendo ancora una volta questo Giudice ribadire il carattere di prova privilegiata che viene assegnata a detti atti dalla vigente normativa. Sull’entità della sanzione, questa appare equa e ben calibrata sulla base delle contestazioni mosse in considerazione che il G.S.T. ha contestato l’indebito ingresso nel recinto di gioco per lui precluso non risultando il suo nominativo tra quelli dei dirigenti compresi nella distinta consegnata al D.G. oltre al comportamento tenuto nei confronti di un calciatore avversario che non può essere consentito al massimo dirigente di una Società di calcio. Questo Collegio, infine, invita i Dirigenti delle Società a smorzare i toni – spesso al limite dell’irriguardoso – che talvolta vengono utilizzati nella stesura dei reclami. Si ricorda che il reclamo è atto di natura tecnica finalizzato alla difesa degli incolpati. Un eccesso di “trasporto” emotivo, oltre a non essere di ausilio, potrebbe sfociare in frasi o affermazioni tali da superare la soglia di punibilità prevista per i casi di dichiarazioni rese a carico di altri tesserati a norma del C.G.S.. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo proposto per quanto riguarda l’inibizione; non prende in esame la parte del gravame relativo all’ammenda. Dispone incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it