COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 21/2/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI 170 stagione sportiva 2007/08 Gara Gracciano – Vaianese (5-3) del 3/2/08. Campionato Allievi Regionali. In C.U. C.R.T. n.33 del 7/2/08.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 21/2/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI 170 stagione sportiva 2007/08 Gara Gracciano – Vaianese (5-3) del 3/2/08. Campionato Allievi Regionali. In C.U. C.R.T. n.33 del 7/2/08. Reclama la società Gracciano avverso la squalifica fino al 7/4/08 inflitta al tesserato Morena Federico “ per avere offeso e minacciato un calciatore avversario”. La reclamante ammette le offese escludendo tuttavia le minacce e giustifica la frase offensiva che il tesserato avrebbe pronunciato “ che stai facendo mongolo”, asserendo che tale dizione costituisce fra i ragazzi una frase di uso comune. Chiede la riduzione della sanzione sulla scorta di quanto evidenziato. Il D.G., nel supplemento di rapporto conferma quanto già verbalizzato ovvero che la frase dalla quale è scaturita la sanzione e da lui udita, è stata la seguente: “ alzati imbecille sennò ti rompo il muso”. La C.D.T.T. esaminati gli atti ufficiali rileva quanto segue. Come già evidenziato in più occasioni, la versione dei fatti fornita dall’arbitro costituisce prova privilegiata e, nel caso specifico, l’attento e puntuale racconto fornito dal D.G. non può ingenerare il minimo dubbio circa la corrispondenza degli stessi con quanto riportato negli atti di gara. Il Collegio rileva peraltro, che la giustificazione addotta dalla società contiene un precetto assolutamente diseducativo; infatti, ritenere che una frase offensiva (si ricorda che il reato di ingiuria non è stato ancora abolito dal legislatore ed è tuttora presente nel codice penale) possa non essere tale in quanto afferente (secondo la reclamante) al linguaggio comune, non può essere accettato in quanto tendente ad istituzionalizzare e rendere lecito ciò che invece, in special modo fra i giovani, dovrebbe essere censurato con fermezza tassativa. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it