COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 21/2/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 159 Stagione Sportiva 2007/08 Reclamo A.S. Montale Avverso Squalifica Per 3 gg. Dei Calciatori Ciraulo Mirco e Tosi Gabriele (C.U. N° 29 Del 3012008)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 21/2/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 159 Stagione Sportiva 2007/08 Reclamo A.S. Montale Avverso Squalifica Per 3 gg. Dei Calciatori Ciraulo Mirco e Tosi Gabriele (C.U. N° 29 Del 3012008) Propone rituale reclamo l’A.S. Montale avverso le sanzioni in oggetto comminate ai due calciatori dal Giudice Territoriale di Pistoia con identica motivazione:” A fine gara offendeva i sostenitori avversari e poi tentatva di raggiungerli. Il tentativo non riusciva grazie all’intervento fattivo dei dirigenti della propria società”. La reclamante descrive l’episodio non modo diverso sostenendo che i ragazzi erano andati sotto le tribune per salutare il pubblico dei propri sostenitori che li applaudiva, ed effettivamente erano venuti a diverbio con pubblico avverso che li offendeva, ed al quale essi avevano risposto, ma senza aver tentato in alcun modo di scavalcare la recinzione. La società chiede poi un confronto con il D.G. e con un dirigente della squadra avversaria. La C.D. esaminati gli atti, nella impossibilità di acquisire il supplemento di rapporto stante la limitatezza dei tempi idonei ad una efficace decisione, decide di accogliere il reclamo. Premessa la inammissibilità della richiesta di confronto effettuata dalla società in quanto esprressamente vietata dal codice di rito, il reclamo è meritevole di accoglimento sotto il profilo della congruità. In assenza del supplemento di rapporto, unica prova su cui basare la decisione è il rapporto alla luce delle argomentazioni in reclamo. Orbene, il rapporto è tutt’altro che chiaro nel descrivere l’episodio del tentativo di scavalcare la rete, né fa capire in che modo i calciatori avrebbero tentato di farlo né in che modo i dirigenti avrebbero dissuaso i calciatori. In assenza di qualsivoglia elemento che possa far ritenere il comportamento dei calciatori più grave di quanto oggettivamente emerge dalla descrizione arbitrale, deve prevalere il cd. favor rei che è principio ispiratore di ogni norma sanzionatoria. Sanzione più adeguata appare essere quella della squalifica per due gare. P.Q.M. La C.D. in accoglimento del reclamo riduce la squalifica a Ciraulo Mirco e Tosi Gabriele a due gg., ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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