COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 21/2/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI FASCIA “B” 171 – Stagione sportiva 2007/2008 – reclamo della U.S.D. Rignanese avverso esito gara Rignanese Vs Floria 2000 del giorno 2 febbraio 2008 (risultato 0 -1)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 21/2/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI FASCIA “B” 171 – Stagione sportiva 2007/2008 – reclamo della U.S.D. Rignanese avverso esito gara Rignanese Vs Floria 2000 del giorno 2 febbraio 2008 (risultato 0 -1) Ritenendo irregolare la partecipazione di due calciatori schierati dalla Società Floria 2000, la U.S.D. Rignanese chiede di vedersi assegnare vinto l’incontro indicato in epigrafe, secondo quanto disposto dall’art. 17, comma 5 del C.g.S. Il reclamo non può essere preso in esame in quanto appare sottoscritto da soggetto non legittimato. Infatti l’esame comparato della firma riportata in calce al reclamo, con quella del Presidente apposta sul censimento ufficiale depositato agli atti del C.R.T., indica una completa, sostanziale, difformità. Questa Commissione ribadisce ancora una volta come i reclami proposti nell’interesse di una società debbono essere sottoscritti solo da chi ne ha la legale di rappresentanza e quindi, a norma di statuto, dal Presidente della società. In caso di impedimento da parte di questi la rappresentanza spetta al vice presidente, mentre in tutti gli altri casi il Presidente può delegare a sottoscrivere il gravame, con provvedimento risultante anch’esso dal censimento e/o da eventuali successive modifiche di esso regolarmente depositate, da altri dirigenti. In conseguenza di quanto sopra tutti gli atti posti in essere da soggetti non legittimati non possono essere esaminati nel merito. P.Q.M. la C.D. dichiara inammissibile il proposto reclamo. Ordina la acquisizione della tassa,
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