COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 21/2/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 158 Stagione Sportiva 2007/08 Reclamo Pol. Maglianese Avverso Squalifica Calciatore Angori Simone Fino Al 2432008 (C.U. N° 31 Del 2418)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 21/2/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 158 Stagione Sportiva 2007/08 Reclamo Pol. Maglianese Avverso Squalifica Calciatore Angori Simone Fino Al 2432008 (C.U. N° 31 Del 2418) Propone rituale reclamo la Pol. Maglianese avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S, Territoriale della Toscana con la seguente motivazione:“ Espulso per doppia ammonizione afferrava con la mano la spalla del D.G. senza provocare alcun dolore. Accompagnava tale gesto con frase irriguardosa.”. La reclamante nel chiedere una riduzione della sanzione, pone l’accento sulla assoluta casualità del contatto tra il giocatore e l’arbitro e dalla mancanza assoluta di carmig di ledere del calciatore probabilmente obnubilto dalla stanchezza accumulata a fine gara.. La C.D. esaminato il reclamo acquisito il supplemento di rapporto, decide di accogliere il reclamo. Nel supplemento di rapporto l’arbitro precisa e meglio descrive il gesto dell’Angori, usando verbi più precisi (porre una mano sulla spalla è cosa ben diversa da afferrare la spalla), e ribadisce la lieve entità del contatto, il D.G. esclude altresì che nel contatto avuto con calciatore fossero da rinvenirsi intenti violenti o intimidatori. E’ quindi indubbio che il contatto tra lo carmigli e l’arbitro vi sia stato, e che sia stato volontario e non casuale, ma dalla stessa descrizione dell’arbitro si può apprezzare la assoluta venialità del gesto e quale fosse l’intento del giocatore. La stessa frase pronunciata rientra nel novero delle frasi irriguardose e non offensive. La sanzione del primo giudice, probabilmente influenzato dal verbo usato nel primo rapporto (afferrare, nel quale è insita una qualche violenza), appare meritevole di ridimensionamento. P.Q.M. La C.D. in accoglimento del reclamo riduce la squalifica a Angori Simone fino al 2422008, ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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