COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 21/2/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 157 stagione sportiva 2007/08 . reclamo della G.S Capannoli avverso dec. G.S.T Lucca. Squalifica Romano Antonio fino al 23.05.2008 . Vicari Andrea per 4 gare . Marchetti Nicola fino al 23.05.2008 . Ammenda di 400,00 euro (C.U 29 del 24.01.2008)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul
Comunicato Ufficiale N. 35 del 21/2/2008
. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
157 stagione sportiva 2007/08 . reclamo della G.S Capannoli avverso dec. G.S.T Lucca. Squalifica Romano Antonio fino al 23.05.2008 . Vicari Andrea per 4 gare . Marchetti Nicola fino al 23.05.2008 . Ammenda di 400,00 euro (C.U 29 del 24.01.2008)
Con reclamo , inoltrato in data 01 febbraio 2008, la soc. Capannoli chiede una revisione dei provvedimenti in oggetto indicati , assunti in primo grado, a seguito di fatti e situazioni verificatesi in occasione dell’incontro S.Vito - Capannoli del 19.01.2008.
Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’ art. 46 comma 4 Codice Giustizia Sportiva.
Osserva il Collegio come il dettato regolamentare indichi in sette giorni dalla pubblicazione del provvedimento che si intende impugnare , il termine ultimo e perentorio per l’inoltro del reclamo.
Nel caso di specie , la societa’ Capannoli , ha prodotto il ricorso in data 01 febbraio 2008 , un giorno oltre il termine che si ripete essere perentorio .
P.Q.M
La C.D dichiara inammissibile il proposto reclamo ed ordina l’incameramento della tassa relativa
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