COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 36 del 28/2/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 182 / stagione sportiva 2007/2008 – Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Lanciotto Campi Bisenzio avverso la squalifica per tre giornate inflitta dal G.S.T.T. al calciatore Martini Leonardo. C.U. n. 34 / 2008.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 36 del 28/2/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 182 / stagione sportiva 2007/2008 – Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Lanciotto Campi Bisenzio avverso la squalifica per tre giornate inflitta dal G.S.T.T. al calciatore Martini Leonardo. C.U. n. 34 / 2008. “ Per condotta violenta verso un calciatore avversario” con questa motivazione il G.S.T.T ha assunto il provvedimento indicato in epigrafe, provvedimento che viene impugnato dalla Società di appartenenza del calciatore. La reclamante, pur ammettendo il fatto, definisce irruente l’intervento del calciatore, avvenuto durante una fase di gioco ma, essendo esso privo di ogni intenzionalità, ritiene la sanzione suscettibile di riduzione. Il reclamo non può essere accolto. Come disposto dall’art 19, comma 4, lettera b) gli atti di violenza debbono essere sanzionati con la squalifica minima di tre giornate di gara, graduando in aumento tale sanzione in relazione alla maggiore gravità della violenza perpetrata. Tale statuizione fa si che non sia possibile alcuna interpretazione diversa da quella letterale. Si rileva inoltre che lo stabilire se un determinato comportamento rivesta o meno il carattere di violenza compete, in campo, esclusivamente agli Ufficiali di gara, il cui rapporto costituisce (art. 35, c.1) per gli Organi della Disciplina Sportiva il carattere di prova privilegiata e, per ciò stesso, inoppugnabile. Nel caso di specie il supplemento dell’A.A. che ha rilevato il fatto conferma la volontarietà dell’intervento violento compiuto dal Martini, come già descritto sul rapporto di gara. P.Q.M. la C.D. delibera di respingere il reclamo disponendo l’incameramento della tassa ad esso relativa.
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