COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 36 del 28/2/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE 183 Reclamo della A.S.D. Folgor Marlia avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Del Carlo Alessandro per tre giornate. C.U. n. 34 del 14/02/2008.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 36 del 28/2/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE 183 Reclamo della A.S.D. Folgor Marlia avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Del Carlo Alessandro per tre giornate. C.U. n. 34 del 14/02/2008. Per aver colpito con uno schiaffo al volto un avversario, il calciatore in oggetto veniva espulso dal terreno di gioco. Successivamente il G.S. sanzionava il comportamento del calciatore con una squalifica per tre giornate. Avverso la suddetta decisione propone reclamo la A.S.D. Folgor Marlia, lamentandosi della eccessiva severità della stessa. A tal fine la reclamante sostiene che il comportamento del tesserato in questione non può essere considerato violento in quanto privo di qualsiasi conseguenza per l’avversario. Anzi, secondo la società, il colpo inferto all’avversario è da qualificare più come un “ buffetto” che non come uno schiaffo. Inoltre la reclamante sottolinea come il calciatore non abbia avuto nessuna reazione al provvedimento di espulsione, allontanandosi immediatamente dal terreno di gioco,senza nessuna protesta. L’arbitro nel supplemento di rapporto gara conferma di aver visto chiaramente lo schiaffo che il Del Carlo ha inferto sul viso dell’avversario. Questa Commissione Disciplinare esaminati gli atti di gara ritiene provato il fatto ascritto al calciatore in questione. Ritiene, altresì, congrua la sanzione inflitta dal G.S, rappresentando il minimo edittale previsto per comportamenti violenti nei confronti dei calciatori avversari. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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