COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 36 del 28/2/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 179 stagione sportiva 2007/08 Oggetto: Reclamo dell’A.S.D. San Marco Avenza avverso la squalifica per tre giornate del calciatore Berti Lorenzo (C.U. n. 33 del 7/02/2008)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 36 del 28/2/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 179 stagione sportiva 2007/08 Oggetto: Reclamo dell’A.S.D. San Marco Avenza avverso la squalifica per tre giornate del calciatore Berti Lorenzo (C.U. n. 33 del 7/02/2008) Il provvedimento adottato nei confronti del giocatore Berti Lorenzo - con riferimento ai fatti accaduti nel corso della partita, disputatasi in data 3/02/2008 tra la reclamante e la Società Montignoso - veniva così motivato dal G.S.: “Per condotta violenta verso un calciatore avversario”. Nell’impugnazione la società, contesta la ricostruzione dei fatti riportata, nell'allegato al rapporto di gara, dall'assistente dell'arbitro: “...perché con pallone a dieci metri di distanza e con gioco in svolgimento colpiva con una gomitata al petto un avversario che cercava di raggiungere il pallone”. La reclamante contesta l’eccessività della sanzione ed, eccependo la vicinanza del pallone, riporta l'episodio ad un fallo di gara; nega la sussistenza del gesto violento riconducendo il comportamento del calciatore ad una reazione di stizza provocata dall’atteggiamento falloso del diretto avversario. Il movimento scomposto del giocatore, nel tentare di scrollarsi di dosso l’assidua marcatura, sarebbe stato mal interpretato dall'assistente che avrebbe segnalato al D.G. il fallo (peraltro attribuendolo a diversi giocatori prima di individuare il Berti). All’udienza del 22 febbraio 2008 veniva ascoltato il Presidente della Società reclamante che iterava le eccezioni formulate nell’atto introduttivo e concludeva pertanto per una riduzione della squalifica irrogata. Ad avviso di questa C.D. il reclamo non merita accoglimento. La C.D.T. riteneva necessario un approfondimento istruttorio teso a verificare la correttezza di quanto dedotto nel reclamo e pertanto provvedeva ad inviare all'assistente arbitrale l'atto di impugnazione per le sue ulteriori deduzioni. Nel supplemento di gara il guardalinee smentisce categoricamente la società San Marco Avenza confermando che l'espulsione del Berti sarebbe avvenuta in seguito ad un episodio avvenuto con palla distante non giocabile; conferma la volontarietà della gomitata e la violenza della condotta illecita pur senza conseguenze per l'avversario. Precisa infine di non aver potuto individuare il numero di maglia del giocatore, perché il giocatore era parzialmente girato, ma di non aver mai perso di vista l'autore del gesto e di non nutrire alcun dubbio sulla sua identificazione. Smentite in tal modo le tesi della reclamante occorre segnalare che la rappresentazione contenuta negli atti di gara, negli allegati e nei supplementi è apparsa dunque coerente, chiara e lineare riportando l’intera fattispecie al gesto di violenza contro un giocatore avversario la cui sanzione minima irrogabile, ex art. 19 co. 4 lett. b) C.G.S., risulta pari a tre giornate; la squalifica pertanto appare corretta e contenuta nei minimi limiti edittali. P.Q.M. la C.D. respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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