COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 36 del 28/2/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 165 stagione sportiva 2007/08 Impugnazione della S.S. PAPPIANA Calcio A.D. avverso le seguenti decisioni adottate dal G.S. regionale: squalifica al calciatore VANNOZZI SEBASTIAN fino al 10 aprile 2008; inibizione al Sig. CARTEI MIRKO fino al 15 marzo 2008; inibizione al Sig. GASPARI RENZO fino al 30 giugno 2008 (Com. Uff. n. 30 del 31 gennaio 2008).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 36 del 28/2/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 165 stagione sportiva 2007/08 Impugnazione della S.S. PAPPIANA Calcio A.D. avverso le seguenti decisioni adottate dal G.S. regionale: squalifica al calciatore VANNOZZI SEBASTIAN fino al 10 aprile 2008; inibizione al Sig. CARTEI MIRKO fino al 15 marzo 2008; inibizione al Sig. GASPARI RENZO fino al 30 giugno 2008 (Com. Uff. n. 30 del 31 gennaio 2008). Con rituale gravame, la intestata società adiva questa C.D. chiedendo la revoca e/o la riduzione della sanzioni come sopra inflitte ai propri tesserati, che il G.S. regionale aveva così motivato: VANNOZZI SEBASTIAN fino al 10 aprile 2008: “ Espulso per avere strattonato il D.G. per un braccio, tentando di farlo cadere con uno sgambetto da tergo senza conseguenze per il D.G. “.- CARTEI MIRKO fino al 15 marzo 2008: “ A fine gara teneva comportamento antisportivo nei confronti del D.G., minacciandolo.” GASPARI RENZO fino al 30 giugno 2008: “ Allontanato per comportamento irriguardoso nei confronti del D.G., a partita conclusa entrava nello spogliatoio del D.G. e teneva comportamento antisportivo, successivamente quando il D.G. si allontanava dal campo lo raggiungeva persistendo nel suo comportamento antisportivo e minacciandolo” La reclamante, con varie argomentazioni, deduceva che il calciatore VANNOZZI aveva effettivamente urtato il D.G. da tergo con un braccio ed una gamba, ma ciò era dipeso dal fatto che il D.G.. stesso stava arretrando e solo involontariamente si era scontrato con il calciatore in questione. Quanto al dirigente CARTEI MIRKO, questi avrebbe solo chiesto spiegazioni unitamente al GASPARI recandosi presso la vettura, chiedendo civilmente all’arbitro delucidazioni su taluni episodi controversi. Infine, per ciò che concerne il dirigente GASPARI, egli si sarebbe introdotto nello spogliatoio dell’arbitro per ritirare le note gare, ma anche per preannunciare un reclamo in ordine a presunti errori tecnici commessi; poi pur desistendo da tale proposto, chiedeva spiegazioni, con toni accesi, circa l’espulsione diretta del VANNOZZI; in definitiva, la di lui condotta andava valuta come poco consona al suo ruolo, ma in termini di gravità decisamente inferiore alla sanzione comminatagli. L’arbitro ha chiaramente descritto, nel rapporto, l’accaduto nei termini fattuali così come riportati dal Giudice sportivo nelle motivazioni adottate verso i tre tesserati in interesse, in quanto tali anche proporzionate. Il supplemento di rapporto, tuttavia introduce delle precisazioni che inducono a valutare in maniera diversa la condotta del GASPARI, dovendosi confermare, di contro, l’addebito nei termini ascritti al VANNOZZI ed al CARTEI. Per il GASPARI si sottolineava l’atteggiamento intimidatorio, sintetizzato nella frase “ non scrivere nulla”, e sebbene lo avesse insultato, ddiceva di non essere mai stato squalificato: veniva fatto notare al GASPARI che il VANNOZZI aveva subito il cartellino rosso (spiegando che quest’ultimo aveva subito tale sanzione disciplinare grave per averlo strattonato volontariamente ed aveva tentato di farlo cadere facendogli uno sgambetto con il piede proteso in avanti, mentre cominciava a correre; il cartellino giallo pure estratto era diretto ad altro calciatore nel medesimo contesto.. al momento della partenza dal campo il GASPARI era ad attenderlo con altri sostenitori reiterandosi nell’atteggiamento pervicace e vessatorio. Quanto al CARTEI, con tono della voce alto e intimidatorio urlava “ mi raccomando arbitro scriva bene il referto, non scriva di sentire dolore prolungato come usate scrivere voi arbitri, altrimenti il giudice sportivo avrebbe amplificato le squalifiche”. Mentre si accingeva a salire sulla macchina, i medesimi dirigenti CARTEI e GASPARI - unitamente ad alcuni tifosi del Pappiana - continuavano a protestare con tono della voce sempre più forte …”.- In ragione della fede privilegiate riconosciuta dalle Carte Federali alla versione dell’arbitro negli atti formali da lui redatti, la stessa supera ogni altra, diversa o contraria proposta nell’interesse dei tesserati. Deve dunque conclamarsi come il VANNOZZI e per il CARTEI si siano resi “esattamente protagonisti” di quanto loro motivatamente ascritto, con rispettiva sanzione, dunque più che adeguata a ciò che si è posto in essere. Considerazioni diverse devono svilupparsi sul conto del GASPARI, il quale commette più infrazioni e condotte disciplinarmente rilevanti e antisportivi. La sanzione – pur dovendosi mantenere in termini di congruità e severità, dettata da tale pluralità di atteggiamenti indebiti – può tuttavia ridursi, fissandola in mesi tre di squalifica, tenute presenti anche pronunce per fattispecie similari, non connotate da violenza fisica verso il DG. P.Q.M. Respinge il reclamo relativamente alle sanzioni adottate nei confronti del calciatore VANNOZZI e del dirigente CARTEI, che qui si confermano. Accoglie il reclamo e riduce la sanzione da infliggersi a GASPARI RENZO, fissandola fino al 30 aprile 2008 ( anziché fino al 30 giugno 2008, come stabilito dal Giudice regionale) Dispone restituirsi la relativa tassa.
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