COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 13/3/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI ECCELLENZA 191 / stagione sportiva 2007/08 Gara Pietrasanta Marina – Impavida vernio (3-1) del 10/2/08. Campionato di Eccellenza. In C.U. n.34 del 14/02/08 del C.R.T.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 13/3/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI ECCELLENZA 191 / stagione sportiva 2007/08 Gara Pietrasanta Marina – Impavida vernio (3-1) del 10/2/08. Campionato di Eccellenza. In C.U. n.34 del 14/02/08 del C.R.T. Reclama la società Pietrasanta Marina avverso la sanzione pecuniaria di €.300,00 “per avere introdotto all’interno dell’impianto sportivo striscioni recanti espressioni minacciose verso un tesserato avversario. La sanzione viene limitata in quanto la società invitata dal C.C. a rimuovere gli striscioni, vi ha prontamente ottemperato. (art. 12 C.G.S.)”. La reclamante sostiene che gli striscioni sono stati collocati a sua insaputa e che, una volta avvisata dal C.C. ha provveduto a fare rimuovere gli stessi. Sottolinea che i citati non contenevano espressioni minacciose verso gli avversari, che la partita si è svolta regolarmente ed anzi, si è provveduto a fare effettuare il c.d. “terzo tempo” a base di prodotti tipici del luogo (allega fotografie). Da quanto esposto, chiede l’annullamento della sanzione. La C.D.T.T. rileva quanto segue. Del fatto oggetto del presente giudizio se ne è avuta conoscenza tramite il rapporto del C.C. in quanto l’arbitro nulla dice. Ciò appare dovuto al fatto che la società ospitante, una volta ricevuta la segnalazione, ha provveduto alla rimozione immediata degli striscioni. Altro punto da evidenziare è quello relativo all’uso del plurale “striscioni”. Da quanto è possibile leggere nel rapporto del C.C. si evidenzia una sola frase che poi ha portato alla sanzione, essendo sconosciuto il contenuto di altre scritte in separati striscioni. Alla luce di quanto emerge dagli atti ufficiali, la problematica deve essere ricondotta al contenuto dello striscione del quale il C.C. ha riportato il testo. Per maggiore chiarezza espositiva, stante il richiamo effettuato dal G.S. all’art. 12 del C.G.S. appare opportuno proporne un passo e specificatamente quanto disposto dal comma n.3: “Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione comunque oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza”. Orbene, dall’esame del testo dello striscione incriminato non si configurano, a parere del Collegio, violazioni alla norma riportata essendo lo stesso riconducibile ad una espressione goliardica che, in ogni caso, la società ospitante ha provveduto a rimuovere immediatamente. P.Q.M. La C.D.T.T. accoglie il reclamo cassando la decisione del G.S. Dispone il non addebito della tassa.
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