COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 13/3/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 198 / stagione sportiva 2007/2008 – Reclamo proposto dalla soc. Marina di Massa contro la decisione del G.S.T. di Massa che ha inflitto a detta società la punizione sportiva della perdita della gara Marina di Massa – Bonascola del 09.0.2008, (C.U. n. 32 del 14.02.2008 )
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul
Comunicato Ufficiale N. 38 del 13/3/2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
198 / stagione sportiva 2007/2008 – Reclamo proposto dalla soc. Marina di Massa contro la decisione del G.S.T. di Massa che ha inflitto a detta società la punizione sportiva della perdita della gara Marina di Massa - Bonascola del 09.0.2008, (C.U. n. 32 del 14.02.2008 )
Con il reclamo indicato in epigrafe la Pol. Marina di Massa contesta il provvedimento indicato.
L’esame formale dell’atto di impugnazione preclude a questo collegio la possibilità di entrare nel merito delle questioni prospettate. Si osserva a tal fine che , manca la prova dell’istituzione del contraddittorio con la controparte (ricevuta della raccomandata inviata alla squadra avversaria) determinando di conseguenza la inammissibilità del reclamo, così come previsto dall’articolo 46, comma 5 il quale impone tale adempimento con imperativo di carattere categorico (…”deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o lettera equipollente…”) norma peraltro già riportata dal quinto comma dell’articolo 33 del C.G.S. che, inoltre, ne prevede la espressa contestualità.
Poiché tutti i termini previsti dal C.G.S. sono dichiarati “perentori” - ex art. 38, c.6- il reclamo, non più sanabile, è inammissibile.
P.Q.M.
La C.D.T.T. dichiara inammissibile il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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