COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 13/3/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 187 – Stagione sportiva 2007/08 Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantesca Gracciano avverso alla squalifica del giocatore D’angelo Vincenzo per quattro gare (C.U. n. 34 del 14/02/2008)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul
Comunicato Ufficiale N. 38 del 13/3/2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
187 – Stagione sportiva 2007/08 Oggetto: Reclamo dell'Associazione Sportiva Dilettantesca Gracciano avverso alla squalifica del giocatore D'angelo Vincenzo per quattro gare (C.U. n. 34 del 14/02/2008)
Il G.S. motivava così la sanzione di cui in oggetto con riferimento ai fatti accaduti nel corso della gara, disputata in data 10 febbraio 2008, tra la ricorrente e la Società Policras Sovicille: “Espulso per condotta sleale, alla notifica rivolgeva al D.G. frase intimidatoria. A fine gara assumeva contegno derisorio e irriguardoso verso l'arbitro.”
Avverso tale decisione la Società di cui in epigrafe propone rituale reclamo non contestando i fatti ma fornendo minor rilievo ai medesimi con riferimento alle singole condotte poste in essere dal giocatore e conclude, pertanto, per una riduzione della sanzione inflitta.
Ad avviso di questa C.D. il reclamo della società merita parziale accoglimento.
In effetti le singole frasi, correttamente trascritte dal D.G. del rapporto di gara, non appaiono dotate di contenuti particolarmente lesivi; inoltre l'espulsione del giocatore, avvenuta proprio al termine della gara, sembra sostenere una continuità tra i due episodi evidenziati con inevitabile ripercussione anche in punto di sanzione disciplinare che deve essere parimenti ridotta.
P.Q.M.
La C.D., in parziale riforma, accoglie il reclamo riducendo la squalifica inflitta al calciatore D'angelo Vincenzo da quattro a tre gare.
Dispone la restituzione della relativa tassa.
Share the post "COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 13/3/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 187 – Stagione sportiva 2007/08 Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantesca Gracciano avverso alla squalifica del giocatore D’angelo Vincenzo per quattro gare (C.U. n. 34 del 14/02/2008)"