COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 13/3/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 136. Stagione Sportiva 2007/08. reclamo della C.G.C Capezzano Pianore avverso esito gara Bagni di Lucca Corsagna – Capezzano Pianore del 06.01.2008 . Risultato 1 – 0
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul
Comunicato Ufficiale N. 38 del 13/3/2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
136. Stagione Sportiva 2007/08. reclamo della C.G.C Capezzano Pianore avverso esito gara Bagni di Lucca Corsagna - Capezzano Pianore del 06.01.2008 . Risultato 1 – 0
la soc. Capezzano , avendo rilevato la presenza in campo del calciatore Guidugli Marco , schierato dalla soc. Bagni di Lucca con il n° 7 , ritenendo altresi che lo stesso non fosse tesserato per detta societa’ , chiede a questo collegio la vittoria della gara stessa secondo quanto previsto dall’art. 17 comma 5 C.G.S.
Non invia controdeduzioni la soc. Bagni di Lucca malgrado ritualmente avvisata.
Nel merito il collegio decide di respingere il reclamo per le considerazioni che seguono.
Il calciatore Guidagli Marco , risulta tesserato per la soc. Bagni di Lucca dal 04.01.08 (matricola N° 3670055 ) cosi’ come fatto presente dall’Ufficio tesseramenti del C.R.Toscana
Il fatto che lo stesso non si trovasse inserito nelle liste di svincolo del 17.12.2007 e’ dovuto solo ad un mero errore di meccanizzazione
Quanto sopra non puo’ essere messo in discussione , risultando ampiamente provato dai documenti acquisiti dalla Commissione in sede istruttoria ( richiesta di tesseramento – documento di identita’ del calciatore ) e richiesta di variazione inoltrata all’ufficio tesseramenti in data 10 gennaio 2008 e ratificata in data 19.02.2008. In buona sostanza si e’ trattato di un mero errore di digitazione nell’inserimento dei dati , che non puo’ dare corso a quanto richiesto dalla reclamante .
P.Q.M
La C.D.T respinge il proposto reclamo ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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