COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 20/3/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 199 stagione sportiva 2007/08 Reclamo proposto dall’U.S.D. Bagni di Lucca avverso la decisione del G.S. Territoriale di Lucca che ha squalificato l’allenatore Grasseschi Michele fino al 18.04.2008. C.U. N° 33 del 21.02.2008.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul
Comunicato Ufficiale N. 40 del 20/3/2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI
199 stagione sportiva 2007/08 Reclamo proposto dall’U.S.D. Bagni di Lucca avverso la
decisione del G.S. Territoriale di Lucca che ha squalificato l’allenatore Grasseschi Michele
fino al 18.04.2008. C.U. N° 33 del 21.02.2008.
Il Giudice Sportivo Territoriale comminava la squalifica di mesi due all’allenatore Grasseschi
Michele poiché allontanato per aver offeso e minacciato l’Arbitro, doveva intervenire con forza il
massaggiatore per condurlo negli spogliatoi.
Avverso tale provvedimento proponeva reclamo l’U.S.D. Bagni di Lucca, asserendo la
sproporzione della sanzione, tale da renderla ingiustificata a fronte dell’accaduto.
Senza negare quanto successo, la reclamante imputa il nervosismo del proprio allenatore a quanto
accadutogli personalmente prima della gara, evidenziando altresì il sempre corretto
comportamento del tesserato.
Conclude con la richiesta di riduzione della squalifica e la disponibilità dello stesso incolpato ad
essere udito.
Il D.G., nel supplemento di rapporto richiesto ai fini istruttori, ha confermato quanto già risultante
agli atti.
Il reclamo non merita accoglimento.
Preliminarmente il Collegio ribadisce come la richiesta di audizione personale, eventuale, possa
essere richiesta solo dal soggetto che ha proposto reclamo, e la richiesta deve essere
assolutamente inequivocabile.
In merito al fatto contestato: il tenore delle offese e le minacce sono state dettagliatamente riferite
dall’arbitro, e lo stesso ha confermato l’uso della forza per far allontanare il sig. Grasseschi.
La non perfetta tranquillità emotiva del tesserato, come indicato dalla società, non può giustificare
il comportamento sanzionato. La squalifica comminata dal Primo Giudice appare pertanto
assolutamente equa e conforme con quanto accaduto, tenuto conto della qualifica di allenatore
ricoperta dall’incolpato.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la relativa tassa.
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