COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 20/3/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 214 / stagione sportiva 2007/2008 – Reclamo proposto dalla Società S.P.D. Audax Rufina, avverso la squalifica per quattro giornate comminata dal G.S.T. della Toscana al calciatore Posi Silvano. C.U. n. 36/2008.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 20/3/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 214 / stagione sportiva 2007/2008 – Reclamo proposto dalla Società S.P.D. Audax Rufina, avverso la squalifica per quattro giornate comminata dal G.S.T. della Toscana al calciatore Posi Silvano. C.U. n. 36/2008. “ Espulso per gioco violento, alla notifica offendeva e minacciava il D.G.” ; questa la motivazione del provvedimento assunto dal G.S. che viene, in questa sede, contestato dalla Società di appartenenza del calciatore. Assume la reclamante che l’arbitro non ha visto l’esatto svolgersi dei fatti ed ha notato, girandosi, “solo la leggera gomitata di Posi”. Rileva altresì che dal gesto il calciatore avversario non ha riportato alcun danno, tant’è che ha continuato regolarmente l’incontro senza che sia stato necessario l’intervento del massaggiatore. Nulla viene detto circa le offese e minacce al D:G. contestate al calciatore nella sentenza, con ciò implicitamente confermando i fatti. Conclude chiedendo la riduzione della sanzione, ritenendola eccessiva. Acquisito il supplemento al rapporto di gara la C.D.T. ritiene di non potere accogliere il reclamo. Il D.G., infatti ha ritenuto che l’intervento del calciatore Posi in danno dell’avversario (gomitata al collo durante una fase di gioco) rivestisse il carattere di giovo violento ed ha conseguentemente espulso il calciatore. La decisione assunta dal D.G., in quanto decisione tecnica, rientra nelle sue prerogative esclusive e, come tale non soggetta a censure di alcun genere. Alla espulsione consegue, in via automatica, una giornata di squalifica, non assumendo alcuna rilevanza la circostanza, invocata dalla reclamante, che il calciatore colpito dal Posi non ha riportato alcuna conseguenza. Il comportamento illecito del calciatore incolpato è proseguito con le offese e le minacce proferite nei confronti del D.G., testualmente riportate sul rapporto di gara che, come è noto, costituisce prova incontrovertibile di quanto accaduto nel corso della gara. Rilevato che fatti della stessa specie vengono di norma sanzionati da questo Collegio con la sanzione per tre giornate, la decisione impugnata appare del tutto immune dalle censure mosse e, in quanto tale, da confermare. P.Q.M. la C.D. respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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