COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 20/3/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 211 stagione sportiva 2007/08 Oggetto: Reclamo della Polisportiva Dilettantistica Nuovo San Giorgio, avverso alla squalifica per tre gare inflitta dal G.S. al calciatore Cavaciocchi Francesco (C.U. n. 34 del 27/02/2008)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 20/3/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 211 stagione sportiva 2007/08 Oggetto: Reclamo della Polisportiva Dilettantistica Nuovo San Giorgio, avverso alla squalifica per tre gare inflitta dal G.S. al calciatore Cavaciocchi Francesco (C.U. n. 34 del 27/02/2008) Il G.S. motivava così la sanzione applicata a carico del giocatore di cui in epigrafe con riferimento agli avvenimenti accaduti corso della competizione disputata in data 23/02/2008 contro la società ospitante Laurenziana: “Espulso per offese al D.G.. Sanzione aggravata poiché capitano”. Ricorre l’impugnante contestando i fatti ed eccependo che il giocatore avrebbe protestato senza però mai trascendere in atteggiamenti offensivi o irriguardosi. Tali semplici proteste sarebbero poi state confermate, al termine dell'incontro, dallo stesso D.G. ad un dirigente escludendo l'ipotesi di una condotta oltraggiosa. La società conclude pertanto per una riduzione della sanzione comminata. Pur nei ristretti termini la segreteria della C.D.T. riusciva ad ottenere il supplemento che veniva correttamente stilato dal D.G.; l'arbitro però non suffraga le difese proposte dalla squadra Nuovo San Giorgio bensì ripete quanto descritto nell'originario rapporto e conferma le singole parole ingiuriose. Smentendo di aver mai tranquillizzato i dirigenti della squadra reclamante, il D.G. dettaglia ancora la condotta illecita del giocatore con le inevitabili conseguenze che la giustizia sportiva prevede in casi analoghi. Il capitano di una squadra, unico soggetto legittimato a rapportarsi con il D.G., ha l’onere di fornire un'immagine sempre improntata alla massima lealtà e sportività e pertanto la sanzione applicata risulta corretta e contenuta nei minimi limiti edittali. P.Q.M. La C.D.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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