COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 27/3/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 227 / Stagione Sportiva 2007/08 Reclamo A.S.D. Pievescola Avverso Squalifica Allenatore Cigni Moreno Fino Al 2842008 (C.U. N° 38 Del 1338)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 27/3/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 227 / Stagione Sportiva 2007/08 Reclamo A.S.D. Pievescola Avverso Squalifica Allenatore Cigni Moreno Fino Al 2842008 (C.U. N° 38 Del 1338) Propone rituale reclamo la A.s.d. Pievescola avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S, Territoriale della Toscana con la seguente motivazione:“A fine gara rivolgeva al D.G. frasi irriguardose e quindi tentava di afferrare l’arbitro per un polso senza peraltro riuscirvi ”. La reclamante nel chiedere una riduzione della sanzione, asserisce che l’allenatore a fine gara avrebbe solo avuto un colloquio corretto con l’arbitro cercando di avere spiegazioni circa l’espulsione di un calciatore, situazione non risultata chiara all’allenatore stesso lontano dai fatti. Nega pertanto che il Cigni abbia rivolto frasi irriguardose e tanto meno che abbia tentato di afferrare l’arbitro in modo violento. Afferma infine che l’allenatore è soggetto estrememente rispettoso e non è incorso in 20 anni di carriera in squalifiche di tale proporzione. La C.D. esaminato il reclamo, decide di respingere il reclamo. Dal rapporto emerge chiaramente il comportamento del Cigni, comportamento non certo violento, ma nemmeno rispettoso come sarebbe doveroso per un tesserato. Si ricorda che il rapporto arbitrale costituisce prova privilegiata e la mera negazione dell’accaduto, in assenza di ridimensionamento in sede di supplemento da parte del D.G. o di manifesta contraddittorietà, non può portare a dubitare degli accadimenti. Le frasi pronunciate dal Cigni non sono senz’altro offensive, ma decisamente irriguardose, ed il tentativo di afferrare il polso del D.G., pur non potendosi inquadrare nel novero degli episodi violenti risulta sicuramente altamente irrispettoso e come tale sanzionabile. La sanzione comminata dal primo Giudice tiene conto evidentemente di tali circostanze, infatti se avesse ritenuto il tentativo di afferrare il polso dell’arbitro un gesto violento, la sanzione sarebbe stata più elevata, mentre nel caso che ci occupa appare ben commisurata alla relativa gravità dei fatti contestati. Alla luce di quanto sopra si può ritenere la sanzione giusta e meritevole di conferma. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ordina incamerarsi la tassa relativa.
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