COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 27/3/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 220 / stagione sportiva 2007/2008 – Reclamo proposto dalla Polisportiva Real Cerretese A.S.D. con il quale si impugna il provvedimento sanzionatorio applicato dal G.S.T. di Firenze al calciatore Mantucchielli Alberto. (C.U. n. 35 /2008).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 27/3/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 220 / stagione sportiva 2007/2008 – Reclamo proposto dalla Polisportiva Real Cerretese A.S.D. con il quale si impugna il provvedimento sanzionatorio applicato dal G.S.T. di Firenze al calciatore Mantucchielli Alberto. (C.U. n. 35 /2008). 􀂳A seguito di ammonizione ricevuta, teneva contegno gravemente irriguardoso nei confronti del D.G.. Sanzione aggravata perché capitano􀂴. Il provvedimento così motivato viene impugnato dalla società di appartenenza del calciatore la quale ritiene che il rapporto del D.G. sia oggetto di un errore di interpretazione dell’arbitro che ha ritenuto essere oggetto ”del gesto dell’ombrello” da parte del calciatore, allorché questi nel mostragli la fascia di capitano 􀂳 che lo autorizzava a contestare􀂴 una decisione tecnica, gli si è avvicinato. Tale interpretazione dei fatti non risulta in alcun modo dall’esame degli atti di gara (rapporto e supplemento reso in questa sede) dai quali emerge unicamente la frase irriguardosa rivolta dal giovane calciatore (quattordici anni!) all’arbitro e solo su ciò si è, peraltro, basata la decisione del G.S.T.. Lo stesso arbitro, in sede di supplemento al rapporto, ha precisato che se gli fosse stato mostrato “il segno dell’ombrello” avrebbe assunto il provvedimento dell’espulsione diretta, mentre essa è avvenuta per somma di ammonizioni. Così chiariti i fatti il provvedimento impugnato deve essere esaminato sotto il profilo della entità della sanzione irrogata. Il G.S.T. ha determinato la sanzione in tre giornate tenendo conto di quanto stabilito dalla lettera a) del comma 4 dell’art. 19 del C.G.S., in riferimento alla condotta irriguardosa tenuta nei confronti del D.G., disposizione cui non può sottrarsi un calciatore pur se quattordicenne. A tale sanzione ha aggiunto l’aggravante di essere il calciatore il capitano della squadra e di per ciò stesso tenuto ad un particolare comportamento nei confronti del D.G.. Ricorda la C.D.T che, in tema di sanzioni disciplinari per fatti accaduti durante la disputa della gare, il C.G.S. non prevede la giovane età quale attenuante o esimente e che la sanzione ha, per fatti uguali, egual peso e valore per il semplice fatto di essere applicata nei confronti di un calciatore. Con la volontaria richiesta di tesseramento ad una Federazione sportiva si assume l’obbligo del pieno e totale rispetto delle regole da questa stabilite. P.Q.M. la C.D. respinge il reclamo ed ordina l’incameramento della tassa.
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