COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 27/3/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 218 stagione sportiva 2007/08 Gara Barga – Pol. S.Filippo (0-3) del 2/3/08. Campionato Giovanissimi Provinciali A. In C.U. n.34 del 6/3/08 D.P.Lucca

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 27/3/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 218 stagione sportiva 2007/08 Gara Barga – Pol. S.Filippo (0-3) del 2/3/08. Campionato Giovanissimi Provinciali A. In C.U. n.34 del 6/3/08 D.P.Lucca Reclama la società Barga avverso la squalifica per cinque gare inflitte al calciatore Palla Federico il quale “in reazione ad un fallo di gioco prendeva per il collo un avversario e lo colpiva con diverse manate e specie di pugni alla faccia ed al corpo”. La reclamante sostiene che la motivazione della sanzione è sproporzionata rispetto a quanto realmente avvenuto. Evidenzia inoltre che il calciatore avversario con il quale è avvenuto lo scontro è stato sanzionato in maniera minore. Chiede nelle conclusioni una mitigazione della squalifica. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma il primo scritto. C.U. N. 41 del 27/3/2008 – pag. 1667 La C.D.T.T. respinge il reclamo. Invero la versione dei fatti fornita dall’arbitro appare assolutamente chiara e circostanziata quindi non possono esservi dubbi in ordine a quanto avvenuto in campo. In punto di quantificazione della sanzione, la stessa appare ben graduata. Si ricorda infine che il G.S. giudica sulla base degli atti ufficiali di gara e quindi solo a tali documenti può rapportarsi al fine della determinazione delle sanzioni. Il fatto che altro calciatore abbia subito sanzione diversa, dipende esclusivamente da come sono state trascritte le situazioni da parte dell’arbitro. Nel caso di specie, il D.G. non ha modificato alcunché rispetto al rapporto di gara, pertanto gli accadimenti devono ritenersi quelli descritti nel predetto. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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