COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 27/3/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 226 / stagione sportiva 2007/2008 – Reclamo proposto dalla Pol. S.Filippo avverso esito gara San Filippo – Folgor Marlia del 8.3.2008.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 27/3/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 226 / stagione sportiva 2007/2008 – Reclamo proposto dalla Pol. S.Filippo avverso esito gara San Filippo – Folgor Marlia del 8.3.2008. Con il reclamo indicato in epigrafe la Pol. San Filippo chiede vedersi assegnare vinto l’incontro in oggetto indicato avendo riscontrato come allo stesso avesse partecipato il calciatore Shaka Ornel malgrado squalificato . L’esame formale dell’atto di impugnazione preclude a questo collegio la possibilità di entrare nel merito delle questioni prospettate. Si osserva a tal fine che , la prova dell’istituzione del contraddittorio con la controparte (ricevuta della raccomandata inviata alla squadra avversaria), non e’ contestuale al reclamo ma inviata dopo 2 giorni e solo quando questo Collegio l’aveva richiesta determinando di conseguenza la inammissibilità del reclamo, così come previsto dall’articolo 46, comma 5 il quale impone tale adempimento con imperativo di carattere categorico (…”deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o lettera equipollente…”) norma peraltro già riportata dal quinto comma dell’articolo 33 del C.G.S. che, inoltre, ne prevede la espressa contestualità. Poiché tutti i termini previsti dal C.G.S. sono dichiarati 􀂳perentori” - ex art. 38, c.6- il reclamo, non più sanabile, è inammissibile. P.Q.M. La C.D.T.T. dichiara inammissibile il reclamo e dispone l’incameramento della tassa. COMU
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