COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 3/4/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE 230 Stagione sportiva 2007/08 Reclamo della A.S.D. TUTTOCUOIO avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Turini Riccardo per tre giornate. C.U. n.38 del 13/03/2008.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 3/4/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE 230 Stagione sportiva 2007/08 Reclamo della A.S.D. TUTTOCUOIO avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Turini Riccardo per tre giornate. C.U. n.38 del 13/03/2008. Durante tutto il secondo tempo della gara “ Tuttocuoio – Venturina “ valevole per il campionato di promozione, il portiere della Tuttocuoio, sostando davanti al suo spogliatoio, offendeva ripetutamente i giocatori avversari e incitava i propri compagni di squadra al gioco violento. Per tale comportamento veniva sanzionato con una squalifica di tre giornate. Avverso tale decisione propone reclamo la società in epigrafe, la quale sostiene che le frasi che l’assistente arbitro afferma aver sentito pronunciare dal calciatore in questione, “ forse” sarebbero state pronunciate da altra persona presente nelle immediate vicinanze dello spogliatoio. Anche perché il sig Turini, uscito dal campo per infortunio, in quei momenti era molto sofferente e non certamente in grado di incitare i compagni al gioco violento. Pertanto la reclamante chiede la revoca della squalifica per non aver il proprio tesserato commesso il fatto. In subordine una riduzione della stessa , in considerazione del comportamento corretto tenuto dal calciatore durante tutta la sua carriera e in considerazione che il rientro negli spogliatoi è avvenuto senza alcun problema. L’assistente arbitro nel supplemento di rapporto conferma quanto riportato nel referto gara. Aggiunge di essere certo che l’autore del comportamento in contestazione sia stato il calciatore in epigrafe. Sia perché il tutto avveniva nei pressi della sua zona di azione; sia perché gli stessi compagni di squadra richiamavano il sig Turini ad un comportamento più consono in occasione di infortuni patiti dai calciatori avversari. Alla luce degli atti in possesso di questa Commissione Disciplinare i fatti contestati al giocatore in questione risultano provati. Del resto anche l’atto difensivo della società appare alquanto generico, quando afferma che le frasi ingiuriose potrebbero essere state pronunciate da altre persone non meglio identificate. Per il resto richiama genericamente la buona condotta del proprio tesserato nel corso della sua attività sportiva. La sanzione del G.S. appare congrua rispetto ai fatti ascritti al calciatore. P.Q.M. Questa C.D. respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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