COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 10/4/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 208/Stagione Sportiva 2007/08 Reclamo U.S. Monzone Avverso Squalifica Fino Al 2162008 Del Calciatore Ottolini Massimo (C.U. N° 35 Del 2122008)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 10/4/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 208/Stagione Sportiva 2007/08 Reclamo U.S. Monzone Avverso Squalifica Fino Al 2162008 Del Calciatore Ottolini Massimo (C.U. N° 35 Del 2122008) Reclama la U.S. Monzone avverso la squalifica in oggetto comminata dal G.S. Territoriale della Toscana con la seguente motivazione: “Da tergo spingeva con le mani il D.G. all’altezza delle spalle facendogli fare circa due metri in avanti per evitare la caduta. Tale gesto non ha provocato alcuna conseguenza”. La reclamante nel chiedere la riduzione della sanzione non nega che il calciatore Ottolini abbia avuto un contatto con l’arbitro, ma solo accidentalmente in quanto essendo inciampato sul terreno e, in parte su un piede di un avversario, avrebbe perso l’equilibrio appoggiandosi istintivamente con le mani sulle spalle della persona che aveva davanti, ovvero il D.G.. La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto, ascoltata la reclamante su sua espressa richiesta all’udienza del 4 aprile 2008, decide di respingere il reclamo. Le tesi difensive venivano reiterate in sede di audizione della reclamante la quale, attraverso il proprio presidente, con estrema chiarezza e garbo ribadiva l’assoluta involontarietà del gesto dell’Ottolini, sottolineando come il D.G. non avesse riportato alcuna conseguenza fisica per l’espisodio. L’arbitro nel supplemento ridescrive l’episodio della spinta e ribadisce come la stessa fosse volontaria “frutto di ingenuità e stizza momentanea del giocatore” a seguito di un rigore assegnato alla squadra avversaria, aggiungendo che, se avesse avuto anche solo l’impressione che la spinta fosse stata accidentale non avrebbe preso provvedimento alcuno nei confronti del giocatore. L’arbitro conferma altresì che la spinta non era stata forte e decisa e di non aver subito conseguenza alcuna. I fatti non sono in discussione poiché la stessa reclamante non nega che la spinta vi sia stata, anche se in modo non intenzionale, tuttavia la conferma effettuata dall’arbitro sulla volontarietà del gesto non può che indurre a respingere il reclamo, anche in considerazione della congruità della sanzione comminata, per la determinazione della quale già il primo giudice ha tenuto conto della mancanza di conseguenze. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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