COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 10/4/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale (234) – Stagione Sportiva 2007/08 . Reclamo della A.S.D Atletico Cascina Terme avverso dec. Del G.S.T Toscana . Squalifica Bolognesi Francesco per 4 gare ( C.U 38 del 13.03.2008)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 10/4/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale (234) – Stagione Sportiva 2007/08 . Reclamo della A.S.D Atletico Cascina Terme avverso dec. Del G.S.T Toscana . Squalifica Bolognesi Francesco per 4 gare ( C.U 38 del 13.03.2008) “A fine gara cercava di colpire con calci e pugni i giocatori avversari che gli si avvicinavano non riuscendovi per il pronto intervento dei compagni di squadra che lo bloccavano. Di poi si avvicinava al D.G minacciandolo . sanzione aggravata perche’ capitano.” Questa la motivazione che ha portato il Giudice Sportivo Territoriale ad assumere il provvedimento in oggetto indicato e per il quale la societa’ Cascina Terme interpone reclamo a questo Collegio chiedendo una sostanziosa riforma . La reclamante , non disconosce i fatti e non intende scusare il proprio tesserato ma, lo giustifica essendo stato Lui “l’aggredito” e non l’aggressore . Prova di cio’ e’ , sempre secondo la reclamante , la certificazione rilasciata dal Pronto soccorso dell’ospedale di Pontedera , a cui il Bolognesi e’ dovuto ricorrere per ematoma e gonfiore alla tempia e occhio dx , nocumenti gia’ fatti constatare al D.G , il quale ne ha semplicemente preso atto senza peraltro prendere alcun provvedimento. Il reclamo e’ da considerarsi privo di pregio e merita di essere respinto . Osserva la Commissione come il D.G , nel supplemento qui reso , confermi di aver visto l’ematoma patito dal Bolognesi ma lo stesso lo qualifica come “riportato in una azione di giuoco” . Anche la certificazione medica prodotta denota una semplicissima contusione atteso che il medico del pronto soccorso , ha ritenuto di non prescrivere nessun giorno di prognosi. Detto questo , nessuna scusante deve essere comunque attribuita al Bolognesi , il cui comportamento deve essere censurato soprattutto dal momento che lo stesso rivestiva la carica di capitano e pertanto istituzionalmente destinato a doveri di lealta’ e correttezza sportiva , anche in presenza di una ( presunta) provocazione. P.Q.M La C.D.T respinge il proposto reclamo ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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