COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 10/4/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 224/ stagione sportiva 2007/08 Oggetto: Reclamo del Gruppo Sportivo Amaranto, avverso alle squalifiche inflitte dal G.S: all’allenatore Benni Paolo fino al 26/10/2008 ed ai calciatori Dammando Daniele fino al 30/09/2008, Bronchi Diego per quattro gare e De Simone Francesco per tre gare (C.U. n. 33 del 5/03/2008).

2008 COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 10/4/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 224/ stagione sportiva 2007/08 Oggetto: Reclamo del Gruppo Sportivo Amaranto, avverso alle squalifiche inflitte dal G.S: all’allenatore Benni Paolo fino al 26/10/2008 ed ai calciatori Dammando Daniele fino al 30/09/2008, Bronchi Diego per quattro gare e De Simone Francesco per tre gare (C.U. n. 33 del 5/03/2008). Il Gruppo Sportivo Amaranto, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.D. contestando le decisioni del G.S., adottate nei confronti dei tesserati sopra riportati, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro disputato a Livorno contro la Società Carli Salviano in data 1 marzo 2008. Il G.S., nel relativo Comunicato Ufficiale, motivava così le proprie decisioni: Benni Paolo (squalifica fino al 26/10/2008): “Allenatore già inibito (vedi C.U. n. 16 del 31/10/2007) entrava indebitamente nello spogliatoio offendendo il D.G.” Dammando Daniele (squalifica fino al 30/09/2008): “Per avere calciato da una distanza di circa cinque metri violentemente il pallone verso il D.G. Colpendolo alla schiena provocandogli forte ed intenso dolore per alcuni minuti (sanzione aggravata per capitano).” Bronchi Diego (squalifica per quattro gare): “Per aver offeso e minacciato varie volte il D.G.” De Simone Francesco (squalifica per tre gare): “A fine gara tratteneva per la maglia il D.G. Impedendogli così il rientro nello spogliatoio esponendolo all'aggressione perpetrata da un non meglio identificato compagno di squadra.” La Società reclamante, contesta una non corretta trascrizione, sugli atti di gara, di quanto effettivamente accaduto e analizza singolarmente le sanzioni irrogate ai tesserati. Per quanto concerne la posizione dell'allenatore Benni Paolo viene richiesto l'annullamento o la riduzione della squalifica irrogata poiché il medesimo non sarebbe entrato negli spogliatoi ma, al contrario, si sarebbe meritoriamente prodigato per calmare gli animi e per portare i propri giocatori nello spogliatoio. Il giocatore Dammando Daniele avrebbe calciato il pallone in modo istintivo per sfogare la delusione della perdita della gara; nel gesto comunque, evidentemente mal interpretato dall'arbitro, non vi sarebbe stata alcuna intenzionalità nel colpire il D.G.; Bronchi Diego, in quanto Capitano, avrebbe semplicemente esposto al D.G., in maniera energica, ma mai minacciosa, le proprie perplessità sulla convalida della rete avversaria che, nel recupero, avrebbe compromesso il risultato della gara per la compagine Amaranto. Per entrambe le posizioni la società insiste per la riduzione delle squalifiche comminate. Infine per De Simone Francesco viene richiesto l'annullamento ovvero la riduzione della squalifica di tre gare poiché il giocatore avrebbe “agguantato” il D.G. al solo fine di condurlo sano e salvo all'interno del proprio spogliatoio; se l'atleta avesse avuto intenzioni aggressive verso l'arbitro, “avendolo a portata di mano”, avrebbe potuto, come sostenuto dalla difesa, esercitare direttamente la violenza insieme agli altri. Il reclamo è infondato e deve essere respinto. La C.D.T. riteneva necessario ai fini del decidere un approfondimento istruttorio e pertanto provvedeva a richiedere ed acquisire agli atti un supplemento da parte del D.G.; il medesimo però, nella risposta, non sembra riservare riconoscenza alcuna all’allenatore o ai giocatori che avrebbero teoricamente tentato di aiutarlo. Appare illogico ritenere che il D.G. non ammetta l’ipotizzato aiuto dell’allenatore e dei giocatori e non provveda ad identificare i reali responsabili degli ipotizzati avvenimenti antisportivi avvenuti in campo. Al contrario l'arbitro ripercorre il reclamo della società e conferma integralmente quanto riportato nell'originario rapporto di gara e nel relativo allegato, sconfessando così tutte le difese contenute nell'atto introduttivo del presente giudizio. Occorre rilevare come, nel caso in esame, l'organo giudicante concordi pienamente con parte reclamante in ordine all'assoluta sproporzione delle squalifiche concretamente irrogate che però appaiono, ad avviso della C.D.T., incongrue per difetto. Appare infatti evidente a chiunque abbia la voglia di sfogliare, anche distrattamente, un qualsiasi Comunicato Ufficiale (della Toscana o di altra regione) come i gravi fatti correttamente descritti nel rapporto di gara non siano stati adeguatamente valutati dal G.S. che avrebbe, inspiegabilmente, adottato provvedimenti disciplinari macroscopicamente inadeguati. Nell'assenza di qualsiasi impugnazione, tali sanzioni si sarebbero cristallizzate e non vi sarebbe stata possibilità di riesame da parte dell'organo di secondo grado; a tal proposito è opportuno richiamare le singole società ad un'attenta valutazione sull'opportunità di reclamare squalifiche quando le medesime appaiano, come nel caso in esame, ictu oculi inadeguate. Il nuovo Codice di Giustizia Sportiva concede infatti la possibilità di reformatio in pejus come stabilito dall'art. 36 comma III C.G.S. che così recita: “L'Organo di seconda istanza, se valuta diversamente, in fatto od in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nel merito, con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti.”. La perdita di un possibile grado di giudizio onera comunque questo giudice nel contenere le sanzioni disciplinari, applicando aumenti decisamente contenuti rispetto alle condotte illecite dedotte. Passando all'analisi delle singole fattispecie l'allenatore Benni Paolo risulta, come riportato nella parte motiva, già squalificato per 10 mesi (C.U. n. 16 del 31/10/2007 squalifica fino al 26/08/2008) e pertanto il medesimo non avrebbe nemmeno dovuto trovarsi all'interno dell'impianto nel quale si disputava la gara. Il comportamento tenuto dal Benni che, non ottemperando al divieto imposto, si introduceva indebitamente nell'impianto sportivo (pur restando effettivamente al di fuori dello spogliatoio) per poi insultare il D.G., appare in linea con la condotta aggressiva tenuta fin dall'inizio della presente stagione ma, nella sua coerenza, contrasta certamente con la funzione di esempio che dovrebbe onerare il ruolo dall'allenatore. La sanzione disciplinare appare dunque sproporzionata e dovrà essere parametrata al rispetto dimostrato dal tesserato alle determinazioni della Giustizia Sportiva. Il calciatore Dammando Daniele ha invece posto in essere un comportamento violento nei confronti del D.G., peraltro causandogli un momentaneo ma forte dolore; al di là delle affermazioni arbitrali che confermano la volontarietà del gesto, il fatto che il D.G. sia stato colpito da pochi metri di distanza con una violenta pallonata, appare decisamente inconciliabile con la lamentata casualità dell'evento. L'aggravante del ruolo di Capitano, erroneamente attribuita al giocatore Dammando, deve essere invece correttamente imputata al calciatore Bronchi Diego che però, anche nella ricostruzione fornita dal D.G., sembra essersi effettivamente limitato ad un comportamento minaccioso ed offensivo ma esclusivamente verbale; l'unitarietà della condotta illecita, che ne imporrebbe una diminuzione, deve però essere bonariamente controbilanciata dalla suddetta aggravante. Infine per quanto concerne il giocatore De Simone, pur nell'assenza della finalità di aggredire il D.G. che non la menziona nel supplemento acquisito, il comportamento di questi risulta comunque censurabile poiché il medesimo, non per difenderlo ma verosimilmente per chiarirsi, avrebbe di fatto e non volontariamente impedito al D.G. di guadagnare tempestivamente gli spogliatoi, esponendolo all'aggressione fisica da parte di un calciatore amaranto non identificato. P.Q.M. La C.D.T., in parziale riforma, respinge il reclamo del Gruppo Sportivo Amaranto disponendo l'incameramento della relativa tassa ed incrementa le squalifiche inflitte: all'allenatore Benni Paolo fino al 26/11/2008 anziché fino al 26/10/2008; al calciatore Dammando Daniele fino al 5/03/2009 anziché fino al 30/09/2008; al calciatore De Simone Francesco quattro gare anziché per tre. Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S. per quanto concerne la squalifica irrogata al giocatore Bronchi Diego.
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