COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 10/4/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI FASCIA “B” (201 – 206) Stagione sportiva 2007/08 – Reclami proposti dall’A.S.D. Pontassieve e dall’A.S. Sestese avverso la decisione del G.S.T. di Firenze che ha inflitto ad entrambe le squadre la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, la penalizzazione di 1 punto in classifica e l’ammenda di euro 25,00. C.U. N° 33 del 20.02.2008.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 10/4/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI FASCIA “B” (201 – 206) Stagione sportiva 2007/08 - Reclami proposti dall’A.S.D. Pontassieve e dall’A.S. Sestese avverso la decisione del G.S.T. di Firenze che ha inflitto ad entrambe le squadre la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, la penalizzazione di 1 punto in classifica e l’ammenda di euro 25,00. C.U. N° 33 del 20.02.2008. Il Giudice Sportivo Territoriale di Firenze, comminava le sanzioni in epigrafe poiché entrambe le Società si rifiutavano di scendere in campo per la mancanza di acqua negli spogliatoi, rilevato tra l’altro che le società non avevano fatto richiesta per il riconoscimento della causa di forza maggiore. Quanto sopra si riferiva alla gara Pontassieve – Sestese che avrebbe dovuto disputarsi il 9 febbraio 2008. Avverso tale provvedimento proponevano reclamo le due società, con le seguenti motivazioni: L’A.S. Sestese: sosteneva detta società di essersi dichiarata disponibile a giocare la partita, ancorché la mancanza di acqua (per un guasto all’acquedotto) fosse importante in un campionato giovanile, e di non essere scesa in campo solo a seguito della decisione del Direttore di Gara che dopo due telefonate avrebbe affermato, dopo la “chiama”, che le due squadre avrebbero potuto lasciare l’impianto. Che la mancata disputa della gara fosse dovuta alla decisione arbitrale sarebbe confermata dalla mancanza di sottoscrizione di alcun documento di rinuncia a giocare (richiesto dal D.G.) da parte della società. Conclude con la richiesta di recupero della gara e di audizione personale. L’A.S.D. Pontassieve: dopo aver sostenuto che la mancanza di acqua in tutto il territorio comunale era “propedeutico alle cause di forza maggiore” (così come l’attestato dell’assessore comunale), il Pontassieve sosteneva che qualsiasi decisione sullo svolgimento della gara dovesse spettare all’arbitro. Asseriva anche di non aver ritenuto di controfirmare alcun documento stante la volontà di giocare, e la convinzione che qualsiasi decisione avrebbe dovuto essere presa dal D.G. Quest’ultima motivazione giustificherebbe la mancata richiesta di causa di forza maggiore da parte della reclamante. La società evidenzia pure il tono rassicurante del D.G. nel dire “va bene così” nel decretare la mancata disputa della gara. Conclude con la richiesta di giocare la gara, con l’annullamento della penalizzazione e dell’ammenda, nonché con la richiesta di audizione. Preliminarmente la Commissione Disciplinare riunisce i due reclami per evidente connessione oggettiva e soggettiva. Procede quindi alla convocazione di entrambe le società per l’udienza del 28 marzo 2008. In tale udienza le reclamanti, in buona sostanza, confermavano quanto esposto agli atti, evidenziando ancor di più come il mancato inizio della partita fosse stato determinato dalla decisione dell’arbitro. Udite le società, la C.D. in camera di consiglio decide di convocare il Direttore di Gara, al fine di chiarire ulteriormente la dinamica dell’accaduto. Il giorno 4 aprile 2008 è stato quindi possibile assumere altre informazioni dal D.G. Questi ha affermato di essere stata avvisata del guasto dalla società ospitante, e di aver richiesto la sottoscrizione formale della rinuncia alla gara dopo consultazione con il “pronto AIA”. Il D.G. ha evidenziato che dopo un primo momento in cui la società ospitante era disponibile a formalizzare il rifiuto a giocare, è successivamente ritornata sui suoi passi; dello stesso avviso era la società ospitata. Dopo un’ulteriore telefonata, il D.G. ha dichiarato di aver effettuato la “chiama” e quindi entrambe le squadre hanno chiaramente espresso la volontà di non giocare ma di non voler sottoscrivere alcun atto. Alla luce di quanto sopra, il Collegio è in grado di decidere. Preliminarmente la C.D. non può esimersi dal rilevare che solo un eccesso di zelo da parte del Giudice Sportivo (il quale ha richiesto chiarimenti al D.G. su quanto indicato nel rapporto, senza per questo svolgere vera e propria attività istruttoria) ha consentito di far emergere il quadro fin qui rappresentato. L’arbitro, infatti, nel suo rapporto di gara, non chiariva esattamente i termini della questione, tanto da far sorgere il dubbio su chi e come avesse deciso di non giocare. Questa circostanza ha comportato un iter processuale articolato e lungo, che una maggior chiarezza avrebbe senz’altro evitato. Il D.G., avanti al Primo Giudice, specificava che entrambe le società si erano rifiutate di iniziare la gara, nonostante esortate in tal senso, e precisando la volontà di non effettuare qualsiasi sottoscrizione, circostanza poi espressamente ribadita in questa sede. Ciò detto, il reclamo non merita accoglimento. E’ stato in ultimo acclarato, infatti, che sono state le società a decidere di non disputare la partita, associando a questo un maldestro tentativo di ribaltare la responsabilità sul giovane arbitro, rifiutandosi di sottoscrivere alcunché in proposito. I dubbi legati alle modalità di redazione del rapporto, sono infine stati fugati dalla deposizione del D.G. Ne deriva che la decisione del Giudice Sportivo appare assolutamente conforme a quanto accaduto e alle Carte Federali. Infatti, da una parte l’art. 35 del C.G.S. sancisce la natura di prova incontrovertibile del rapporto di gara; dall’altra, l’art. 15 delle NOIF sancisce l’obbligo assoluto per le società di partecipare al campionato cui sono iscritte. Sull’esistenza o meno di causa di forza maggiore è appena il caso sottolineare che questa non è stata assunta dalle reclamanti proceduralmente come valido motivo di rifiuto a gareggiare (come già correttamente rilevato dal Giudice Sportivo), e in ogni caso – ormai per giurisprudenza consolidata – anche se fosse, la mancanza di acqua negli spogliatoi non avrebbe potuto essere ricondotta a tale fattispecie. Il Collegio, quindi, non può che confermare, condividendola appieno, la decisione presa dal Giudice Sportivo Territoriale. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge i reclami riuniti. Dispone incamerarsi le relative tasse.
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