COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 17/4/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 240 stagione sportiva 2007/08 . Reclamo della A.S. Villetta avverso la decisione del G.S.T Lucca che ha squalificato per tre giornate il calciatore Orsi Clayde ( C.U. n.37 del 20/03/2008.)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 17/4/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 240 stagione sportiva 2007/08 . Reclamo della A.S. Villetta avverso la decisione del G.S.T Lucca che ha squalificato per tre giornate il calciatore Orsi Clayde ( C.U. n.37 del 20/03/2008.) In occasione della gara A.S. Villetta – A.S. Lucca Calcio, valevole per il campionato di terza categoria, il calciatore in epigrafe veniva allontanato dal campo per somma di ammonizioni. Mentre lasciava il terreno di gioco si avvicinava al D.G. minacciandolo. Per tale comportamento veniva sanzionato con una squalifica di tre giornate. Avverso il provvedimento del G.S. propone reclamo la A.S. Villetta. Quest’ultima si lamenta del contenuto del rapporto arbitrale, con particolare riferimento alle minacce che il tesserato in C.U. N. 44 del 17/4/2008 – pag. 1849 questione avrebbe rivolto al D.G. Secondo la reclamante, infatti, il calciatore in seguito all’espulsione si allontanò dal campo senza neanche rivolgersi all’arbitro ma, anzi, stringendo la mano al giocatore avversario sul quale aveva commesso il fallo e dirigendosi verso la panchina avversaria per salutare l’allenatore del Lucca Calcio. Per tale motivo la reclamante chiede la revoca della sanzione o in subordine la riduzione della medesima. Dall’esame degli atti in possesso e sentito per le vie brevi l’arbitro, questa C.D. ritiene provati i fatti ascritti al calciatore in questione. Ritiene, altresì, congrua la sanzione disposta dal G.S. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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