COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 17/4/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI “B” 233 Stagione sportiva 2007/08Impugnazione della A. C.D. Giovanile ValdiCecina avverso la squalifica del proprio calciatore BHIHI ABDELFETTAH, inflitta dal G.S. Delegazione Provinciale di Pisa, per otto gare (Com. Uff. n. 36 del 13 marzo 2008).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 17/4/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI “B” 233 Stagione sportiva 2007/08Impugnazione della A. C.D. Giovanile ValdiCecina avverso la squalifica del proprio calciatore BHIHI ABDELFETTAH, inflitta dal G.S. Delegazione Provinciale di Pisa, per otto gare (Com. Uff. n. 36 del 13 marzo 2008). Con rituale gravame, la intestata società adiva questa C.D., chiedendo la riduzione della sanzione come sopra inflitta al proprio tesserato, BHIHI ABDELFETTAH, , che il G.S. Delegazione provinciale di Pisa aveva così motivato: “ Espulso per condotta particolarmente violenta nei confronti di un avversario che successivamente colpiva con un calcio alle gambe mentre era a terra e poi al volto procurandogli danni tali da non fargli proseguire la gara. Veniva allontanato dai compagni”- Deduceva la reclamante – rinunciando a presenziare all’audizione davanti a questo Collegio in data 11 aprile 2008, con comunicazione telefonica al Comitato Toscano in pari data - che la descrizione del fatto non riportava la circostanza che il giovane calciatore – di etnia straniera e dal diverso colore della pelle – avesse subito - per l'intera durata dell'incontro - pesanti offese a carattere razziale da parte sia degli avversari che dei dirigenti, versando in uno stato di prostrazione e di rabbia accumulata, che se non ne scusa i gesti poi realizzati (pertanto non contestati) ne “spiega” tuttavia la causale e ne attenua, con parziale giustificazione umana , la portata. L’arbitro aveva descritto, nel rapporto, l’accaduto, esattamente e puntualmente nei termini sintetizzati dalla decisione del GS Regionale, specificando nel supplemento gara qui inoltrato “… che il Sig. BHIHI ABDELFETTAH , dopo avere spinto a terra un avversario, lo colpiva con un calcio prima alle gambe e poi al viso, mentre questi era ancora a terra, sono dovuti intervenire i compagni di squadra del calciatore, poi espulso, per arrestarne la condotta. Il calciatore avversario aveva perso conoscenza per qualche secondo e doveva fare ricorso alle cure mediche ed abbandonare il terreno di gioco, riportando sul viso un forte arrossamento come segno del colpo ricevuto...” “…non era stata da me riscontrata alcuna affermazione offensiva di carattere razziale nel corso dell'incontro di gioco, rivolta al BHIHI, né da parte dei dirigenti né dei calciatori della società avversaria. Conclude che talune offese gli erano state rivolte in modo convulso, dopo la di lui aggressione al calciatore in terra”. Conclamati i fatti tutti ascritti al tesserato – tenuto conto della fede privilegiata da riconoscersi alla versione arbitrale – deve osservarsi come non possa deporre per una valutazione sanzionatoria più contenuta rispetto alla pena come sopra prevista e sancita dal primo giudice, anche nel necessario giudizio comparativo con altre fattispecie di equiparabile gravità, cioè assimilabili a quella per cui è procedimento, le asserite offese razziali (come visto, peraltro, neppure percepite dal DG). Esse comunque non consentirebbero di elidere la gravità dei gesti notevolmente violenti posti in essere dal giovane calciatore, che - tra gli altri - si sono spinti a scalciare sul volto l'avversario ( con scarpe e tacchetti da gioco) arrecando perdita momentanea di coscienza ed imponendo l'intervento sanitario. Dirimente anche evidenziare come solo l'intervento dei compagni abbia interrotto l'agire del BHIHI che, in astratto, avrebbe potuto protrarsi e non si er affatto arrestato spontaneamente La sanzione deve mantenersi nelle sua effettiva e congrua severità posto quanto segue. Sul fatto violento occorre ricordare che lo stesso per la recente innovazione normativa comporta se sussistente, un minimo sanzionatorio di tre giornate per il fatto in sé, e di almeno cinque giornate se il “fatto violento arreca pregiudizi fisici al soggetto passivo”. Pertanto la sanzione, come inflitta dal GS, NON può essere ridotta apparendo congrua e proporzionata alla condotta grave realizzata – quella stabilita in otto giornate. P.Q.M. RESPINGE il reclamo, e conferma la squalifica inflitta al calciatore BHIHI ABDELFETTAH. Dispone incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it