COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 17/4/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI 188 stagione sportiva 2007/08 Impugnazione della Centrolido National 1965 avverso la sanzione dell’ammenda di Euro 150.00=, inflitta dal G.S. Regionale – Campionato giovanissimi regionale ( Com. Uff. n. 34 del 14 febbraio 2008).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 44 del 17/4/2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI
188 stagione sportiva 2007/08 Impugnazione della Centrolido National 1965 avverso la
sanzione dell’ammenda di Euro 150.00=, inflitta dal G.S. Regionale – Campionato
giovanissimi regionale ( Com. Uff. n. 34 del 14 febbraio 2008).
Con l’inoltrato gravame, la intestata società adiva questa C.D. chiedendo l’annullamento o
l'attenuazione della sanzione come sopra inflitta, che il G.S. aveva così motivato: “Per
danneggiamenti alle strutture dell'impianto della Società ospitante”-
Deduce la reclamante che l'arbitro non avrebbe chiamato in causa né avvertito alcun dirigente
della Società per mostrargli evidenziandoli in concreto i “ presunti” danni arrecati alle strutture del
campo dai propri giocatori, spiegando ancora che l'arbitro sarebbe andato via sollecitamente dal
centro sportivo di Altopascio, insorgendo dubbi pertanto circa la sua effettiva percezione visiva dei
danni poi riportati nel rapporto gara
L’arbitro nel rapporto di gara, ha illustrato che su sollecitazione del dirigente ospite “mi faceva
notare che gli spogliati ospiti erano stati danneggiati”; pertanto con l'espressione “notare” egli offre
contezza di averli anche constatati. Ciò è ribadito telefonicamente dallo stesso arbitro che -
interpellato da questa Commissione - ha descritto anche in dettaglio i danneggiamenti che
consistevano In : “…spaccati i tubi di scarico dei bagni; manomessi i rubinetti, bottiglie di plastiche
infilate negli scarichi....- Concludeva infine di essersi allontanato dall' impianto tra gli ultimi tra i
presenti.
Conclusivamente, la versione arbitrale, puntuale, non può che trovare conforto in questa sede,
anche in virtù della fede privilegiata che gli è attribuita dalla Carte Federali, non sottacendosi di
evidenziare come, di fatto, il reclamo non introduca neppure la effettiva contestazione
dell'accadimento di ciò che è addebitato in sede disciplinare .-
La sanzione stabilita è congrua e proporzionata ai casi similari e tiene conto della pluralità delle
condotte e della loro non insignificante gravità, nonché della categoria di appartenenza della
società.
P.Q.M.
Respinge il reclamo, conferma la decisione del GS di cui in epigrafe e dispone incamerarsi la
relativa tassa.
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