COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 24/4/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 224 / stagione sportiva 2007/2008 – Delibera integrativa e rettificativa di quella assunta in data 4 aprile u.s., pubblicata a pag. 1779 del C.U. n.43/2008,avente per oggetto il reclamo proposto dal G.S.Amaranto avverso provvedimento assunto dal G.S.T. di Livorno.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 24/4/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 224 / stagione sportiva 2007/2008 – Delibera integrativa e rettificativa di quella assunta in data 4 aprile u.s., pubblicata a pag. 1779 del C.U. n.43/2008,avente per oggetto il reclamo proposto dal G.S.Amaranto avverso provvedimento assunto dal G.S.T. di Livorno. Con la delibera indicata in epigrafe questa Commissione provvedeva a modificare in peius il provvedimento assunto, tra altri, dal G.S.T. di Livorno a carico dell’allenatore del G.S. Amaranto, Sig. Benni Paolo. Con detta decisione, debitamente motivata, la squalifica inflitta al tesserato veniva comminata fino al 26/11/2008, anziché fino al 26/10/2008 come deciso in prime cure dal G.S.T.. In sede di introduzione dei dati relativi alla delibera, definitivamente pronunciata da questo giudice, il sistema impediva l’inserimento degli stessi relativi alla sanzione per cui si è resa necessaria la ricerca di tutti provvedimenti assunti, nel corso della presente stagione, a carico del tesserato Sig. Paolo Benni e pubblicati sui C.U. della Delegazione di Livorno. - Con provvedimento, pubblicato sul C.U. n. 16 in data 31/10/2007, il G.S. Territoriale di Livorno squalifica, fino al 26/08/2008, l’allenatore Benni. Detto provvedimento veniva impugnato e diveniva definitivo a seguito del rigetto di questa Commissione (C.U. n. 24 del 29/11/2007). - Il C.U. n. 26 – in data 17/01/2008 – reca altro provvedimento con il quale il G.S.T. di Livorno ha disposto, con motivazione riferita ad altra violazione commessa in data successiva, una nuova squalifica del medesimo tesserato. Detta sanzione veniva comminata fino al 26/12/2008. Infine con il C.U. n. 33 del g. 05/03/2008 il medesimo G.S.T. infligge all’allenatore Benni, per ulteriore successiva violazione, una nuova squalifica, ovvero fino al 26/10/2008, intendendo visto il richiamo fatto in motivazione: 􀂳Allenatore già inibito ( vedi C.U. n. 16 del 31/10/2007) entrava indebitamente nello spogliatoio offendendo il D.G.􀂴 che detto provvedimento avesse esecuzione da detta data. C.U.N. 45 del 24/4/2008 – pag. 1904 Il richiamo al provvedimento disciplinare recante la data del 31/10/2007 indica la duplice volontà del G.S. di sanzionare il comportamento del Benni con due mesi di inibizione e di far decorrere la sanzione dalla data di scadenza della precedente sanzione. Tale provvedimento appare, alla luce della ricostruzione dei provvedimenti assunti nel corso della stagione a carico del Benni, non corretto e quindi suscettibile di ulteriore precisazione e rettifica. Il G.S., infatti, pur avendo egli stesso squalificato il tesserato fino al 26/12/2008 n. (C.U. n. 26), avrebbe dovuto, nella delibera del g. 05/03/2008 indicare il termine ultimo della sanzione nel 26/02/2009. Il non aver il G.S.T. tenuto conto di quanto deciso con la delibera riportata sul C.U. n. 26 ha indotto, di conseguenza, questa Commissione ad infliggere al Benni la squalifica fino al 26/11/2008, anziché – per effetto dell’inasprimento della sanzione decisa e in applicazione del principio di ordine generale sulla afflittività cui deve essere ispirata la sanzione, – al 26 marzo 2009. In tal senso deve intendersi la delibera assunta in data 4 aprile c.a. che per l’effetto deve essere così riformulata : - incrementa la squalifica inflitta all’allenatore Benni Paolo determinandola, nella sua interezza, fino al 26 marzo 2009.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it