COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 24/4/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 253 / stagione sportiva 2007/08 Oggetto: Reclamo del G.S Castelvecchio avverso la squalifica per tre giornate del calciatore Giovannoni Francesco (C.U. n. 43 del 10/04/2008)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 45 del 24/4/2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
253 / stagione sportiva 2007/08 Oggetto: Reclamo del G.S Castelvecchio avverso la
squalifica per tre giornate del calciatore Giovannoni Francesco (C.U. n. 43 del 10/04/2008)
Il provvedimento adottato nei confronti del giocatore Giovannoni - con riferimento ai fatti accaduti
nel corso della partita, disputatasi in data 06/04/2008 tra la Società Altopascio Marginone e la
reclamante - veniva così motivato dal G.S.T: “Per condotta violenta nei confronti di un calciatore
avversario”.
Nell’impugnazione la società, non contestando la ricostruzione dei fatti riportata nel rapporto di
gara, sostiene la sussistenza della legittima difesa; il calciatore avrebbe dunque solo reagito in
maniera puramente istintiva e causata dal dolore del fallo subito ad opera dell’avversario.
La reclamante contesta l’eccessività della sanzione, nega la sussistenza del gesto violento
riconducendo il comportamento del calciatore ad una reazione di stizza provocata
dall’atteggiamento falloso del diretto avversario , (con cui peraltro si e’ immediatamente scusato).
Conclude pertanto per una riduzione della squalifica irrogata.
Ad avviso di questa C.D.T. il reclamo non merita accoglimento.
Nel rapporto di gara il D.G. afferma di aver visto i due calciatori scambiarsi reciprocamente ed a
giuoco fermo dei calci ,( In reazione quello del Giovannoni ) e per questo di averli espulsi
entrambi.
I termini Calcio all’altezza della coscia e calcio all’altezza del polpaccio , usati e ben descritti dal
D.G inquadrano la fattispecie in modo sufficientemente definito a nulla rilevando le mancate
conseguenze fisiche da parte dei soggetti protagonisti che avrebbero portato a trattamenti
sanzionatori certamente più onerosi; ovviamente anche il diretto avversario ha ottenuto una
sanzione disciplinare pari a tre giornate pubblicata nel C.U. n. 43 del 10/04/2008 e non reclamata.
Smentite in tal modo le tesi della reclamante occorre segnalare che la rappresentazione contenuta
negli atti di gara è apparsa dunque coerente, chiara e lineare riportando l’intera fattispecie al gesto
di violenza contro un giocatore avversario la cui sanzione minima irrogabile, ex art. 19 co. 4 lett. b)
C.G.S., risulta pari a tre giornate; la squalifica pertanto appare corretta e contenuta nei minimi limiti
edittali.
P.Q.M.
la C.D.T. respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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