COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 24/4/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 253 / stagione sportiva 2007/08 Oggetto: Reclamo del G.S Castelvecchio avverso la squalifica per tre giornate del calciatore Giovannoni Francesco (C.U. n. 43 del 10/04/2008)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 24/4/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 253 / stagione sportiva 2007/08 Oggetto: Reclamo del G.S Castelvecchio avverso la squalifica per tre giornate del calciatore Giovannoni Francesco (C.U. n. 43 del 10/04/2008) Il provvedimento adottato nei confronti del giocatore Giovannoni - con riferimento ai fatti accaduti nel corso della partita, disputatasi in data 06/04/2008 tra la Società Altopascio Marginone e la reclamante - veniva così motivato dal G.S.T: “Per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario”. Nell’impugnazione la società, non contestando la ricostruzione dei fatti riportata nel rapporto di gara, sostiene la sussistenza della legittima difesa; il calciatore avrebbe dunque solo reagito in maniera puramente istintiva e causata dal dolore del fallo subito ad opera dell’avversario. La reclamante contesta l’eccessività della sanzione, nega la sussistenza del gesto violento riconducendo il comportamento del calciatore ad una reazione di stizza provocata dall’atteggiamento falloso del diretto avversario , (con cui peraltro si e’ immediatamente scusato). Conclude pertanto per una riduzione della squalifica irrogata. Ad avviso di questa C.D.T. il reclamo non merita accoglimento. Nel rapporto di gara il D.G. afferma di aver visto i due calciatori scambiarsi reciprocamente ed a giuoco fermo dei calci ,( In reazione quello del Giovannoni ) e per questo di averli espulsi entrambi. I termini Calcio all’altezza della coscia e calcio all’altezza del polpaccio , usati e ben descritti dal D.G inquadrano la fattispecie in modo sufficientemente definito a nulla rilevando le mancate conseguenze fisiche da parte dei soggetti protagonisti che avrebbero portato a trattamenti sanzionatori certamente più onerosi; ovviamente anche il diretto avversario ha ottenuto una sanzione disciplinare pari a tre giornate pubblicata nel C.U. n. 43 del 10/04/2008 e non reclamata. Smentite in tal modo le tesi della reclamante occorre segnalare che la rappresentazione contenuta negli atti di gara è apparsa dunque coerente, chiara e lineare riportando l’intera fattispecie al gesto di violenza contro un giocatore avversario la cui sanzione minima irrogabile, ex art. 19 co. 4 lett. b) C.G.S., risulta pari a tre giornate; la squalifica pertanto appare corretta e contenuta nei minimi limiti edittali. P.Q.M. la C.D.T. respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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