COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 08/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 251 – Stagione sportiva 2007/08 . Reclamo U.S. Montiano Avverso Squalifica Per 7 Gg. Del Calciatore Valente Massimo(C.U. N° 43 Del 1042008)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 48 del 08/05/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
251 – Stagione sportiva 2007/08 . Reclamo U.S. Montiano Avverso Squalifica Per 7 Gg. Del Calciatore Valente Massimo(C.U. N° 43 Del 1042008)
Reclama la U.S. Montiano avverso la squalifica in oggetto comminata dal G.S. Territoriale della Toscana con la seguente motivazione: “ Per aver colpito ripetutamente con in pugno e con schiaffi un calciatore avversario provocandogli perdita momentanea di sensi e l’abbandono del gioco”.
La reclamante nel chiedere la riduzione della sanzione non nega che il proprio calciatore abbia colpito l’avversario, ma sostiene che questi avrebbe reagito ad un primo colpo infertogli (non visto dall’arbitro) e non capisce come il D.G. possa aver visto i successivi schiaffi, come riportato sul rapporto arbitrale, in quanto coperto dal capannello di calciatori che si era formato sul quel punto del campo.
Chiede pertanto che debba considerarsi la provocazione come attenuante.
La C.D. esaminati gli atti ed il ricorso, acquisito il supplemento di rapporto decide di respingere il reclamo.
Innanzitutto il D.G. nel supplemento di rapporto conferma gli episodi già riportati sul rapporto di gara, ribadendo più volte di aver visto quello che ha riportato e di non aver visto ciò che non ha scritto, effettuando altresì osservazioni di tipo giuridico che esulano dai suoi compiti, che debbono limitarsi a descrivere gli episodi avvenuti sotto il suo controllo, anche alla luce delle contestazioni svolte nel reclamo.
Quanto alla presunta provocazione, invocata dalla reclamante come circostanza attenuante, osserva il collegio, come tale attenuante, pur trovando ingresso nel processo sportivo quale principio generale del diritto penale, da un lato deve risultare dal rapporto arbitrale (unica fonte di prova ammissibile ai sensi del CGS), dall’altra non può in alcun modo giustificare comportamenti estremamente gravi e violenti come quelli addebitati al Valente.
E’ da considerarsi infatti che se il primo pugno potrebbe essere stato una reazione istintiva ad un (presunto) colpo ricevuto, i successivi schiaffi inferti all’avversario a terra privo di sensi non potrebbero essere valutati in tal modo.
Le conseguenze sull’avversario poi debbono essere tenute nel dovuto conto per la determinazione della sanzione.
Nel caso di specie il calciatore colpito ha avuto una momentanea perdita dei sensi ed è stato costretto ad uscire dal campo, e quindi non può non applicarsi l’aggravante specifica prevista dal CGS per episodi violenti tra calciatori.
Infatti nel mentre l’art.19 lett. b) del CGS prevede una squalifca di almeno tre giornate per condotta violenta, se la condotta è di particolare violenza e porta conseguenze all’avversario la successiva lett. c) eleva il minimo edittale a cinque giornate.
La sanzione comminata dal primo giudice nel caso di specie deve quindi necessariamente partire da un minimo di cinque giornate, e, in relazione ai fatti contestati al Valente appare commisurata alla gravità dei fatti contestata, ed anzi a ben vedere avrebbe potuto essere anche più severa, in considerazione della conseguenze fisiche sul calciatore colpito, anche a voler tener conto di una presunta (e non provata) provocazione.
P.Q.M.
La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa di reclamo.
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