COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 08/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale COPPA TOSCANA DI PRIMA CATEGORIA 254 – stagione sportiva 2007/08. Reclamo proposto dall’USD Donoratico, avverso la decisione del G.S.T. Toscana che ha comminato le seguenti sanzioni: Squalifica del sig. Citi Ilario fino al 09.05.2008 Squalifica al sig. Avanzati Simone fino al 05.06.2008 Squalifica al sig. Rossellini Rossano fino al 10.06.2010 Squalifica al sig. Hajjaj Karim fino al 10.05.2009 Squalifica al sig. Balestri Claudio fino al 10.08.2008 Squalifica al sig. Magri Alessandro fino al 20.05.2008 Squalifica al sig. Pozzi Alessandro fino al 05.05.2008 Inibizione al sig. Poeta Fabrizio fino al 10.08.2008 Ammenda alla società di € 1.300,00 C.U. n° 43 del 10.04.2008.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 08/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale COPPA TOSCANA DI PRIMA CATEGORIA 254 – stagione sportiva 2007/08. Reclamo proposto dall’USD Donoratico, avverso la decisione del G.S.T. Toscana che ha comminato le seguenti sanzioni: Squalifica del sig. Citi Ilario fino al 09.05.2008 Squalifica al sig. Avanzati Simone fino al 05.06.2008 Squalifica al sig. Rossellini Rossano fino al 10.06.2010 Squalifica al sig. Hajjaj Karim fino al 10.05.2009 Squalifica al sig. Balestri Claudio fino al 10.08.2008 Squalifica al sig. Magri Alessandro fino al 20.05.2008 Squalifica al sig. Pozzi Alessandro fino al 05.05.2008 Inibizione al sig. Poeta Fabrizio fino al 10.08.2008 Ammenda alla società di € 1.300,00 C.U. n° 43 del 10.04.2008. Il Giudice Sportivo Territoriale della Toscana irrogava le sanzioni disciplinari in epigrafe a seguito dei fatti accaduti nel corso dell’incontro Donoratico – Monsummano del 02.04.2008. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso l’Unione Sportiva Dilettantistica Donoratico, tramite e a firma del suo presidente Fabrizio Poeta, il quale sottoscriveva qualificandosi come “il Presidente”. In sede istruttoria, rileva questo Collegio come il lungo reclamo sia stato sottoscritto proprio dal Presidente che risulta inibito in forza di uno dei provvedimenti disciplinari che in questa sede si è voluto impugnare. In particolare, il Presidente Poeta è stato inibito fino al 10.08.2008 in quanto a fine gara rivolgeva al D.G. gravi frasi irriguardose, offensive e minacciose. Di poi, negli spogliatoi persisteva nel proprio contegno ingiurioso che estendeva anche all’organizzazione federale. Allorché l’arbitro abbandonava l’impianto, cercava di ostruirne l’uscita mentre reiterava le offese. A norma delle Carte Federali, un reclamo non può essere legittimante sottoscritto da persona squalificata o inibita, a meno che non presenti un reclamo in proprio, senza spendere il nome della società. Nella fattispecie, è di tutta evidenza che l’impugnativa sia stata posta in essere dalla società per il tramite del proprio Presidente. Ne deriva che il reclamo non sia legittimamente presentato non potendo, il Poeta, sottoscrivere alcun atto se non un eventuale suo reclamo in proprio. La sua firma in calce al gravame, in altri termini, è tamquam non esset. Il che rende il reclamo non esaminabile dalla C.D.. Giova peraltro ricordare, con l’occasione, come in caso di inibizione del Presidente, gli atti possano essere sottoscritti da altra persona all’uopo munita di poteri. Ritiene in ogni caso questo Collegio, come da principio più volte sposato nel passato, che la sottoscrizione del Presidente inibito possa essere considerata valida ritenendo la parte che lo riguarda come reclamo “in proprio” e quindi limitando l’esame, da parte di questa Commissione, alla sanzione solo a questi comminata. Ritiene, quindi, il Collegio che il reclamo debba essere dichiarato inammissibile ad eccezione della parte relativa al provvedimento contro il Presidente Poeta, per il quale si ritiene di poter entrare nel merito per i motivi indicati. In relazione a questa posizione, l’accaduto è ben descritto dal D.G. nel suo rapporto arbitrale; il Presidente, nello scritto difensivo, si limita a negare l’accadimento del fatto, senza peraltro fornire alcuna altra chiave di lettura suffragata da fatti e circostanze precise. Ne deriva, quindi, che la sanzione comminata dal Primo Giudice debba ritenersi equa e ben calibrata. P.Q.M. La Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il reclamo per tutti i provvedimenti impugnati, ad eccezione di quello relativo al Presidente poiché il reclamo è sottoscritto da quest’ultimo, soggetto inibito. Tale punto di reclamo viene respinto nel merito per le motivazioni sopra riportate.. La C.D. dispone incamerarsi la relativa tassa.
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