COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 08/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 252 – Stagione sportiva 2007/08 Oggetto: reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantesca Nuovo Calcio Montecatini avverso la squalifica del giocatore Carmine Liguori inflitta dal G.S. fino al 31/12/2010 (C.U. n. 40 del 10/04/2008).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 08/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 252 – Stagione sportiva 2007/08 Oggetto: reclamo dell'Associazione Sportiva Dilettantesca Nuovo Calcio Montecatini avverso la squalifica del giocatore Carmine Liguori inflitta dal G.S. fino al 31/12/2010 (C.U. n. 40 del 10/04/2008). Il G.S. applicava al calciatore Carmine Liguori la sanzione oggi reclamata, con riferimento ai fatti accaduti nel corso della gara disputata in data 6 aprile 2008 tra la reclamante e la A.S.D. Saline, redigendo la seguente motivazione: “Perché a fine gara nel lasciare il terreno di gioco prima offendeva e minacciava il D.G., poi gli sottraeva il pallone e lo lanciava lontano. Successivamente negli spogliatoi colpiva il D.G. violentemente alla coscia sinistra con una bottiglia piena d'acqua procurandogli dolore che, perdurando anche all'indomani, lo costringeva a sottoporsi a cure mediche, come da referto allegato, con prognosi di giorni 15 s.c.”. Ricorre l’impugnante che contesta la dinamica riferita affermando che la bottiglia (semivuota) avrebbe colpito il D.G. solo casualmente essendo la medesima indirizzata, con un lancio non violento ma anzi “ecologico”, verso un cestino situato nei pressi del suo spogliatoio. La contemporanea apertura della porta da parte di un dirigente avrebbe dunque reso possibile l'impatto senza però consentire all'arbitro di vedere l'autore del lancio che, parte reclamante, identifica in un compagno di squadra. Negando la sussistenza sia delle minacce che delle offese, ammette solo una frase che si omette di citare in motivazione perchè evidentemente e palesemente irriguardosa e conclude pertanto per una riduzione della squalifica inflitta. La C.D.T. provvedeva dunque a richiedere al D.G. la redazione del supplemento arbitrale e chiedeva, in ordine alla sussistenza delle eccezioni formulate nel reclamo, di precisare la dinamica degli eventi e la possibile mancata identificazione. Nel supplemento l'arbitro in modo tempestivo e puntuale conferma sia il lancio della bottiglia (piena!) sia l'identificazione dell'autore fisicamente visto mentre poneva in essere la condotta incriminata. Superata quindi qualsiasi contestazione in ordine alla dinamica degli eventi ed alla responsabilità del giocatore occorre verificare la correttezza dell'operato del Giudice di prime cure con riferimento alla durata della squalifica comminata. Pur rilevando che la condotta debba essere inquadrata come gesto violento diretto contro il D.G. e che il medesimo abbia riportato conseguenze fisiche è evidente che la commisurazione della squalifica deve tenere conto anche dei massimi edittali previsti dalle Carte Federali (cinque anni) per proporzionare correttamente la medesima. In effetti il comportamento illecito del giocatore deve essere comparato e parametrato ad analoghe decisioni della Giustizia Sportiva; le limitate conseguenze fisiche del D.G. ed il dubbio che il giocatore le volesse realmente cagionare, impongono una diminuzione della squalifica. P.Q.M. La C.D.T., in parziale riforma, accoglie il reclamo calciatore Carmine Liguori e riduce la squalifica inflitta fino al 31/12/2009 anziché fino al 31/12/2010. Dispone la restituzione della relativa tassa.
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