COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 49 del 15/5/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 267 – stagione sportiva 2007/08 Oggetto: Reclamo del Gruppo Sportivo Dilettantesco Nievole avverso alla perdita della gara, ad un punto di penalizzazione ed all’ammenda di 300,00 Euro (C.U. n. 48 del 8/05/2008)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 49 del 15/5/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 267 – stagione sportiva 2007/08 Oggetto: Reclamo del Gruppo Sportivo Dilettantesco Nievole avverso alla perdita della gara, ad un punto di penalizzazione ed all’ammenda di 300,00 Euro (C.U. n. 48 del 8/05/2008) Il G.S. motivava così la sanzione irrogata per la rinuncia alla prosecuzione dell’incontro disputatosi, in data 4/05/2008, tra la società Marliana e la ricorrente: “Il Giudice Sportivo Territoriale esaminati gli atti ufficiali dai quali rileva che: il Direttore della gara in epigrafe ha sospeso l'incontro al 12' della prima parte dello stesso perché' dopo che erano stati prestati soccorsi necessari ad un calciatore seriamente e gravemente infortunato, le due società, dopo che i sanitari avevano completato il loro intervento, avevano dichiarato la loro indisponibilità a portare a termine la gara sottoscrivendo una comune dichiarazione motivata sul grave infortunio. Tutto ciò premesso il Giudice Sportivo Territoriale, pur comprendendo che il rifiuto di continuare la gara deriva da un episodio particolarmente drammatico deve rilevare come risulti dal referto arbitrale e dalla documentazione agli atti che entrambe le squadre hanno rinunciato a proseguire la gara e come l'art. 53 N.O.I.F. punto 2 imponga in tali circostanze la perdita della gara per 0-3, un punto di penalizzazione in classifica ed il punto 3.2.4. del Comunicato Ufficiale n. 1 del 5 luglio 2007 preveda, oltre alle sanzioni di cui all'art. 53 N.O.I.F. l'ammenda di euro 300,00.” Avverso tale decisione il Gruppo Sportivo Dilettantesco Nievole proponeva rituale reclamo eccependo la sussistenza di una giusta causa per la sospensione della gara. Lamenta la società che, nei primi minuti dell’incontro menzionato, un grave infortunio, occorso al giocatore Lorenzo Petrini, abbia profondamente scosso gli animi non solo della squadra di appartenenza ma anche del Nievole; accasciatosi al suolo, il calciatore avrebbe avuto necessità di urgenti cure da parte di unità di soccorso giunte presso l'impianto sportivo che, con l'ausilio del defibrillatore, avrebbero stabilizzato il quadro clinico consentendo, all'elicottero di soccorso atterrato sullo stesso campo da gioco, l'ospedalizzazione del ragazzo. Le operazioni di emergenza avrebbero comunque costretto l'infortunato a rimanere sul terreno di gioco per un considerevole lasso di tempo. In questo frangente la squadra ospitante, considerate le gravi condizioni del proprio calciatore, decideva di non disputare la competizione come da dichiarazione allegata al rapporto di gara; tale decisione veniva avallata anche dal Nievole che provvedeva a stilare un analogo documento nel quale palesava la propria indisponibilità alla disputa del match in condivisione con la scelta della società Marliana. Pertanto la reclamante, allegando una dichiarazione nella quale la società Marliana si assume interamente la responsabilità di quanto accaduto, conclude in tesi per la ripetizione dell’incontro ed in ipotesi per una rivalutazione delle sanzioni irrogate dal primo Giudice. Occorre preliminarmente sottolineare che tutta la commissione comprende pienamente la drammaticità del momento di sofferenza della Società Marliana ed in particolare del calciatore Lorenzo Petrini, cui vanno i più sinceri auguri di pronta guarigione. Per quanto concerne i fatti portati all’attenzione di questa C.D. dal Nievoli essi risultano assolutamente coincidenti con il contenuto del rapporto di gara che, ad eccezione di qualche dettaglio assolutamente ininfluente ai fini della decisione, conferma la ricostruzione dedotta. E' altrettanto vero che però la decisione di non disputar la gara non risulta in alcun modo unilateralmente attribuibile alla indisponibilità della sola squadra ospitante avendo il Gruppo Sportivo Dilettantesco Nievole “condiviso” tale scelta rifiutandosi di scendere in campo. Pur comprendendo le motivazioni di solidarietà e fair-play che hanno condotto giocatori e dirigenza del Nievole ad aderire alle scelte del Marliana, tali ragioni non sembrano in alcun modo inficiare la sostanziale correttezza del giudizio impugnato. Se è vero che un incidente può certamente colpire la sensibilità dei giocatori in campo (sensibilità il cui sviluppo è indubbiamente una delle finalità principali di questo giuoco) e che alcuni valori come la solidarietà, lo spirito di squadra, l’umanità, possono indurre le squadre ad adottare decisioni drastiche le cui motivazioni non possono in alcun modo non essere comprese da questa C.D.T., è altrettanto vero che, come correttamente riportato dal giudice di prime cure, le formazioni che scendono in campo si impegnano, per regolamento federale, a terminare le gare cui prendono parte ed in tale senso deve essere interpretato l’art. 53 N.O.I.F. che ne determina le sanzioni. Non occorre certo elencare la pletora di incontri nei quali infortuni, anche importanti, che sicuramente hanno scosso gli animi dei giocatori in campo sono stati superati dalla determinazione degli stessi nel concludere l’incontro. Anzi bisogna rilevare come l’infortunio, in un giuoco che prevede gesti atletici di notevole portata, sia uno degli elementi strutturalmente connessi alla gara per cui non sarebbe nemmeno possibile invocare l’eventuale applicazione dell’art. 17 co. 4 del C.G.S.. Non può quindi trovare accoglimento la sussistenza dell'invocata giusta causa (caso fortuito, forza maggiore, ecc.) per la ripetizione dell'incontro; il D.G. è infatti, per quanto accade sul campo, l'unico soggetto terzo a poter verificare la sussistenza o meno di un qualsiasi impedimento che impedisca la reale disputa dell'incontro. Per giurisprudenza consolidata la causa di forza maggiore è determinata da un avvenimento oggettivamente verificabile, assolutamente non prevedibile, non attribuibile ad un qualsiasi comportamento della società e di portata tale, ad esempio, da rendere assolutamente impossibile la disputa della gara, avvenimento che non si è verificato nella specie. Nulla di tutto ciò è stato dedotto dal D.G. con ciò vincolando gli organi di Giustizia Sportiva, competenti esclusivamente per vicende che non siano immediatamente rilevabili dal D.G., alle inevitabili conseguenze stabilite dal Codice di Giustizia Sportiva. Tale normativa è stata peraltro rammentata da questa C.D.T. in una serie di decisioni che, a partire dalla delibera sul reclamo della società Santa Brigida (C.U. n. 22 del 4/12/2003), hanno coinvolto diverse società (Santacrocese, polisportiva Avane, calcio a cinque Rosignano, ecc.) mantenendo l'interpretazione più volte richiamata e condivisa dalle Giurisdizioni Sportive superiori con la conseguente, inevitabile applicazione tassativa della norma richiamata. La sanzione pertanto, contenuta nei minimi limiti edittali, risulta corretta ed adeguata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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