COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 49 del 15/5/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 265 – Stagione sportiva 2007/2008 – Reclamo proposto dalla Società Spavecchiano S. Giuliano Terme avverso la squalifica per 13 mesi (fino al 29/04/2008) inflitta all’allenatore della squadra Sig. Iago Tamagno. (C.U. n. 43/2008.)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 49 del 15/5/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 265 - Stagione sportiva 2007/2008 - Reclamo proposto dalla Società Spavecchiano S. Giuliano Terme avverso la squalifica per 13 mesi (fino al 29/04/2008) inflitta all’allenatore della squadra Sig. Iago Tamagno. (C.U. n. 43/2008.) La richiesta di una “sostanziale riduzione della sanzione” è la conclusione cui giunge il legale rappresentante della U.C. Sparecchiano S.Giuliano Terme nel reclamo proposto avverso la decisione del G.S.T. di Pisa che, riportata in epigrafe, è stata assunta con la seguente motivazione : A fine gara offendeva e minacciava il D.G. tentando di aggredirlo fermato da propri tesserati. Lo colpiva con uno sputo alla schiena”. La reclamante non contesta in alcun modo i fatti riportati dal G.S. nel motivare il provvedimento, ma giustifica il comportamento dell’allenatore con il veder vanificato il lavoro dell’intera stagione in conseguenza della sconfitta patita in occasione della gara U.C. Spavecchiano / A.S.D. Gello 2004, disputata in data 27/04/08. Nell’escludere qualsiasi tentativo di aggressione nei confronti del D.G. la reclamante precisa che “alle parole non sono seguiti né fatti né atteggiamenti particolarmente violenti tantomeno gravi quale deve essere considerato uno sputo in faccia”. Nel corso della richiesta audizione venivano ribadite le medesime tesi difensive . Rileva preliminarmente la Commissione che, ancorché lo sputo abbia raggiunto l’arbitro alla schiena, esso costituisce un atto estremamente grave e ingiurioso; i fatti risultanti dal rapporto di gara sono stati pienamente confermati dallo stesso D.G. in sede di chiarimenti resi su richiesta del Collegio. Anzi a tale proposito l’ufficiale di gara ha precisato come sia stato raggiunto alla schiena e in qual modo abbia potuto identificare nel Tamagno l’autore del gesto, descrivendo, altresì, come il tentativo di aggressione sia rimasto tale solo per effetto dell’intervento di un dirigente che lo ha praticamente bloccato. I fatti sono quindi assolutamente dimostrati e il provvedimento disciplinare assunto in prime cure deve essere esaminato unicamente in ordine alla entità della sanzione. Anche sotto tale aspetto il provvedimento appare immune da censure essendo esso del tutto conforme a decisioni assunte dagli Organi della Disciplina Sportiva in occasioni similari. P.Q.M. la C.D.T., definitivamente pronunciando, delibera di respingere il reclamo confermando la decisione di primo grado e disponendo il conseguente incameramento della tassa.
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