COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 50 bis del 28/5/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 281 /stagione sportiva 2007/2008 – Reclamo proposto dalla Società A.S. Gallianese avverso la regolarità della disputa della gara “A.S.D. Gallianese / G.S. Borgo a Mozzano disputata il giorno 25/05/2008. (C.U. n. 50/2008).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 50 bis del 28/5/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 281 /stagione sportiva 2007/2008 – Reclamo proposto dalla Società A.S. Gallianese avverso la regolarità della disputa della gara “A.S.D. Gallianese / G.S. Borgo a Mozzano disputata il giorno 25/05/2008. (C.U. n. 50/2008). Il legale rappresentante della Società reclamante ritiene che la gara meglio precisata in epigrafe sia stata disputata in maniera irregolare, avendo ad essa partecipato due calciatori del G.S. Borgo a Mozzano (Simone Bertolla e Daniel Lucchesi) che non avevano titolo a parteciparvi. A tal fine richiama il C. U. n. 50/2008 dal quale si evince che i due calciatori sono stati entrambi oggetto di un provvedimento disciplinare motivato “I ammonizione” e che tale provvedimento fa seguito ai C.U. n. 30 e 45 /2008 i quali riportano a carico, rispettivamente del Lucchesi e del Bertolla, la sanzione “ Ammonizione con diffida”. Da ciò conclude che la sommatoria dei suddetti provvedimenti disciplinari determina la sanzione della squalifica per una giornata a carico di entrambi i calciatori che, avrebbe dovuto essere scontata, appunto, nella gara del 25/05/2008 che ha visto opposte tra loro la Gallianese e il Borgo a Mozzano. Chiede di conseguenza l’intervento di questo Giudice al fine di valutare la regolarità o meno della competizione. L’esame dei documenti preclude l’accoglimento del reclamo. La questione sollevata dalla reclamante è incentrata sul fatto che i due calciatori, stando alla logica del reclamo, avrebbero dovuto essere colpiti da squalifica per somma di ammonizioni. Senza entrare nel merito della questione se a detti calciatori si dovesse comminare la sanzione della squalifica, perché questione che esula da questo giudizio, il Collegio rileva che la esecuzione delle sanzioni è regolato da precise e chiare norme quali quelle recate dal 2 comma dell’art. 22, dal comma 11 del medesimo articolo, nonché dal comma 2 dell’art. 45. L’esame comparato di dette norme conduce a osservare che : le sanzioni per squalifica si scontano a decorrere dal “giorno immediatamente successivo” a quello di pubblicazione sul C.U.( art. 22, c.2), il che significa che non esiste sanzione se non in presenza di una declaratoria pubblicata sul C.U.. Tale principio è ulteriormente rafforzato dal disposto del successivo comma 11 il quale prevede che tutti i provvedimenti disciplinari si danno per conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione sul C.U. e ciò al fine di garantire sia il soggetto colpito da sanzione, che il terzo (o l’ente) che siano comunque portatori di un qualche interesse correlato con la sanzione comminata. In questo caso né il C.U. n. 50, né peraltro altro prima, ha pubblicato alcun provvedimento di squalifica a carico dei calciatori indicati, per cui essi avevano pieno titolo a partecipare alla gara in esame. Per completezza di argomento ritiene il Collegio ricordare che la normativa in vigore prevede un unico caso in cui si prescinde dalla pubblicazione del provvedimento disciplinare sul C.U., avente carattere costitutivo : la squalifica per una giornata conseguente alla espulsione dal campo. P . Q . M . la C.D.T.T. delibera di respingere il reclamo disponendo l’incameramento della tassa.
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