COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 50 del 22/5/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA A.S.D. POPPI CONTRO LA A.S.D. POL. VIRTUS ARCHIANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE RELATIVA AL CALCIATORE RONCONI ROBERTO (DELIBERA DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE C.U. N. 10/E DEL 20.11.2007)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 50 del 22/5/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA A.S.D. POPPI CONTRO LA A.S.D. POL. VIRTUS ARCHIANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE RELATIVA AL CALCIATORE RONCONI ROBERTO (DELIBERA DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE C.U. N. 10/E DEL 20.11.2007) Con reclamo del 30 gennaio 2008, la A.S.D. Poppi ha impugnato la decisione della Commissione Premi di Preparazione con la quale, ai sensi dell’articolo 96, comma 3, delle N.O.I.F., essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della consorella A.S.D. Virtus Archiano del premio di preparazione relativo al calciatore ROBERTO RONCONI. L’impugnazione è tuttavia inammissibile. Risulta dagli atti del procedimento, difatti, che l’impugnata decisione della Commissione Premi di Preparazione è stata regolarmente comunicata alla A.S.D. Poppi e da questa ricevuta in data 6 dicembre 2007 (come è agevole rilevare dall’avviso di ricevimento della raccomandata, controfirmato dal destinatario). Ebbene, rammentato che l’articolo 50, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, stabilisce che il procedimento in seconda istanza deve essere instaurato nel termine di sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata, non può non evidenziarsi come l’appello della A.S.D. Poppi, spedito a questa Commissione solo il successivo 30 gennaio 2008, sia stato proposto ben oltre il termine decadenziale imposto dalla norma succitata, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione. Tutto quanto sopra premesso LA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE Dichiara inammissibile l’appello della A.S.D. Poppi e ordina per l’effetto incamerarsi la tassa di reclamo.
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