COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 50 del 22/5/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA U.S.C. MONTELUPO CONTRO LA ATLETICA CASTELLO PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI ALLO STADIO DAI SOSTENITORI DI QUEST’ULTIMA IN OCCASIONE DELLA GARA DI SPAREGGIO A.C.D. BARBERINO DI MUGELLO/ATLETICA CASTELLO DEL 26.5.2007.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 50 del 22/5/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA U.S.C. MONTELUPO CONTRO LA ATLETICA CASTELLO PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI ALLO STADIO DAI SOSTENITORI DI QUEST’ULTIMA IN OCCASIONE DELLA GARA DI SPAREGGIO A.C.D. BARBERINO DI MUGELLO/ATLETICA CASTELLO DEL 26.5.2007. Con reclamo proposto in data 11.12.07, la U.S.C. Montelupo ha adito la esponente Commissione per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente causati dalla avversa tifoseria alle strutture dello stadio Comunale in Montelupo Fiorentino in occasione della partita di spareggio del campionato provinciale Juniores tra Barberino del Mugello e atletico Castello del 25.6.07. Assume la società ricorrente che la gara in questione era stata disputata presso il nostro impianto in accoglimento della richiesta della F.I.G.C. Com. Provinciale di Firenze e che al termine della competizione alcuni tesserati dell’Atl. Castello, indispettiti per il risultato, si erano avventati su di una macchina erogatrice di acqua filtrata, danneggiandola irreparabilmente. L’atto disdicevole era stato riportato sul referto arbitrale e sul rapporto redatto dai Carabinieri della Stazione di Montelupo Fiorentino. Rammenta la ricorrente di aver inutilmente sollecitato una bonaria soluzione alla vicenda e di essere pertanto costretta a ricorrere a questa Commissione, all’uopo allegando, ai fini del risarcimento, un preventivo della ditta Centro Trattamento Acqua s.r.l. di € 2.500,00 oltre I.V.A. Ha resistito con memoria la A.S.D. Atletica Castello, contestando che il danno di cui al reclamo sia imputabile al comportamento dei propri tesserati, e ponendo nel dubbio che l’attrezzatura fosse stata danneggiata proprio nell’occasione descritta dalla reclamante. Ha pertanto concluso per il rigetto del reclamo. La vertenza è stata decisa nella riunione del 11.3.2008. Il reclamo è inammissibile e deve conseguentemente essere respinto. Rileva preliminarmente questa Commissione che il reclamo risulta impropriamente sottoscritto con una sigla dalla quale non è assolutamente possibile risalire alla identificazione e qualifica del suo sottoscrittore, elementi neppure indicati (come generalmente avviene) nell’epigrafe del reclamo e che a tale necessaria identificazione avrebbero potuto contribuire. L’identificazione del soggetto e della sua qualifica, quest’ultima indispensabile per verificarne i poteri di rappresentanza e di valida spendita del nome della società, sono requisiti essenziali del reclamo ai sensi dell’art. 33, 5° comma , C.G.S., la cui mancanza rende di per se inammissibile il reclamo medesimo. Peraltro, indipendentemente da tale rilievo del tutto assorbente, va comunque rilevata l’evidente carenza di elementi probatori idonei a supportare la pretesa della reclamante . E difatti, nessun riscontro circa l’imputabilità della rottura dell’erogatore d’acqua a tesserati dell’Atletica Castello è rilevabnile dal referto dell’arbitro (il quale si è limitato a constatarne il mero fatto storico), cosi come resta irrilevante, in ordine alla somma richiesta, il preventivo prodotto in atti che, in quanto non accompagnato da fattura quietanzata, non può costituire prova idonea di alcun pagamento effettuato a terzi (art. 50, 5° comma, C.G.S.) Tutto quanto sopra premesso e ritenuto
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