COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 50 del 22/5/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 247/ stagione sportiva 2007/08 .Gara Atletico Terrarossa – Strettoia (2-0) del 30/03/2008. Campionato di II categoria. In C.U. reg. Toscana n.42 del 3/4/2008.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 50 del 22/5/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 247/ stagione sportiva 2007/08 .Gara Atletico Terrarossa – Strettoia (2-0) del 30/03/2008. Campionato di II categoria. In C.U. reg. Toscana n.42 del 3/4/2008. Reclama la società Atletico Terrarossa avverso la squalifica fino al 03/12/2008 del calciatore Giromini Fabio il quale “mentre stava correndo per uscire dal terreno di gioco, si avvicinava al D.G. e lo colpiva volontariamente alla schiena con una gomitata, senza provocargli conseguenze”. La reclamante con lunga ed articolata motivazione sostiene che il proprio calciatore, deluso per il risultato e per l’imminente sostituzione, ha colpito l’arbitro toccandolo, senza tuttavia volontarietà. Chiede in via istruttoria un confronto fra l’arbitro ed il calciatore al fine di porgere, da parte di quest’ultimo, le proprie scuse al D.G. Conclude per una riduzione della sanzione. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma la volontarietà del gesto, sostenendo di avere provato intenso dolore. La C.D.T.T. così decide. Il reclamo deve essere accolto. Invero, la fattispecie in oggetto presenta caratteristiche che inducono ad alcune riflessioni. Un fatto è certo: l’arbitro è stato colpito dal calciatore che stava abbandonando il terreno di gioco in virtù della sua sostituzione, con altro calciatore, da parte dello staff tecnico della propria squadra. Le motivazioni del gesto sono ignote. Infatti, non convince del tutto la versione data dalla reclamante circa la involontarietà del gesto, né tantomeno quella fornita dall’arbitro il quale, nel supplemento di rapporto, introduce una novità rispetto a quanto evidenziato nel primo referto ovvero l’avere provato intenso dolore. Tale circostanza, che avrebbe fatto sicuramente propendere per una sanzione molto più grave in prime cure, viene inserita solo a seguito di una richiesta di chiarimenti svolta da questo Collegio. Ora, appare quantomeno curioso, stante la meticolosità bizantina del racconto arbitrale contenuta nel secondo rapporto, che una circostanza così importante non sia stata riferita già in prime cure. Da quanto esposto appare necessaria una rivalutazione generale del fatto alla luce delle risultanze emerse dai documenti ufficiali. In via preliminare il Collegio respinge l’istanza di confronto in quanto inammissibile, mentre nel merito, ritiene che il fatto, sia pure da considerarsi assolutamente antisportivo e sleale in quanto commesso alle spalle del recipiente, debba essere valutato come un gesto istintivo ed irrazionale verso chi, in quel momento, rappresenta l’Autorità intesa in senso lato. Dal quadro che si è delineato durante tutto il procedimento, il Collegio ritiene di dovere graduare diversamente la sanzione, sia pure biasimando con forza il comportamento del tesserato. P.Q.M. La C.D.T.T. accogliendo il reclamo, riduce la sanzione inflitta al calciatore Giromini Fabio dalla originaria squalifica fino al 03/12/2008 alla data del 03/10/2008. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
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