COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 50 del 22/5/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 264 – stagione sportiva 2007/08 Oggetto: Reclamo dell’A.S.D. San Marco Avenza avverso la decisione del G.S. che disponeva la squalifica del giocatore Del Padrone Michele per sette giornate ed il pagamento di un’ammenda pari a 250 Euro (C.U. n. 46 del 29/04/2008)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 50 del 22/5/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
264 – stagione sportiva 2007/08 Oggetto: Reclamo dell’A.S.D. San Marco Avenza avverso la decisione del G.S. che disponeva la squalifica del giocatore Del Padrone Michele per sette giornate ed il pagamento di un'ammenda pari a 250 Euro (C.U. n. 46 del 29/04/2008)
Il provvedimenti adottati nei confronti del giocatore Del Padrone Michele e dell'Associazione Sportiva Dilettantistica San Marco Avenza - con riferimento ai fatti accaduti nel corso della partita, disputatasi in data 26/04/2008, contro la Società ospitante Quarrata Olimpia - venivano così motivati dal G.S.:
Squalifica per il calciatore “Alla notifica dell'espulsione per doppia ammonizione, lanciava contro il D.G. la fascia di capitano e nel contempo lo offendeva e minacciava. A fine gara persisteva nel proprio contegno ingiurioso. Sanzione aggravata per la qualifica ricoperta.”.
Ammenda per la Società “Per persona non presente in distinta che accede ripetutamente al recinto di gioco offendendo e minacciando la terna. Si ripeteva nel proprio contegno ingiurioso verso gli ufficiali di gara e la categoria arbitrale anche dalla tribuna.”.
Avverso tale decisione l'Associazione Sportiva Dilettantesca San Marco Avenza proponeva rituale reclamo avanzando perplessità sul fatto che proprio il Vicecapitano della squadra (con funzioni di Capitano, vista la sostituzione del medesimo nel corso del secondo tempo), giocatore sempre corretto e misurato, possa aver pronunciato le frasi riportate sul rapporto di gara da parte del D.G..
Al contrario sarebbe stato lo stesso arbitro a chiamare il calciatore “disonesto” per averlo visto partecipare ad un'azione di gioco dopo un lamentato infortunio; il Del Padrone avrebbe reagito solo perché il pareggio della squadra avversaria sarebbe avvenuto proprio mentre un compagno del San Marco si trovava a terra.
La società nega infine recisamente che il soggetto entrato indebitamente nel recinto di gioco sia un rappresentante della squadra rilevando che l'identificazione dello stesso non sia avvenuta correttamente (sebbene il nominativo del medesimo sia stato indicato dal Capitano del San Marco Avenza sostituito nel secondo tempo) e che la felpa indossata è un semplice gadget acquistabile da chiunque; concludeva dunque per una congrua riduzione delle sanzioni disciplinari adottate nei confronti sia del giocatore e della stessa società.
La C.D.T. riteneva necessario ai fini del decidere un approfondimento istruttorio e pertanto provvedeva a richiedere ed acquisire agli atti un supplemento da parte del D.G. inoltrando le eccezioni ed i rilievi ipotizzati dal San Marco Avenza; il medesimo però, nella risposta, non sembra condividere, in alcun modo, le argomentazioni difensive e conferma quanto dedotto nel primo rapporto.
L'arbitro dettaglia le frasi offensive e minacciose, più volte ripetute, dal del Padrone e, rispondendo alle censure mosse, segnala che il pareggio del Quarrata Olimpia è avvenuto su calcio di rigore, come correttamente trascritto nell'originario rapporto con ciò smentendo l'ipotesi difensiva che si fondava su una ipotetica rete segnata su azione di gioco.
Precisa inoltre che il soggetto il quale, non presente in distinta, sostava nel recinto di gioco era in divisa sociale e che il Capitano avrebbe identificato la persona senza alcuna forma di “pressione” da parte dello stesso D.G..
Pertanto la decisione del G.S. e le relative sanzioni adottate appaiono adeguate e correttamente parametrate alla giurisprudenza sportiva consolidata.
P.Q.M.
La C.D.T., respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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