COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 30/5/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 270 – Stagione Sportiva 2007/08 Reclamo Viaccia Calcio Avverso Squalifica Fino Al 2102009 Del Calciatore Archinucci Juri (C.U. N° 47 Del 252008)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 30/5/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 270 – Stagione Sportiva 2007/08 Reclamo Viaccia Calcio Avverso Squalifica Fino Al 2102009 Del Calciatore Archinucci Juri (C.U. N° 47 Del 252008) Reclama la Viaccia Calcio avverso la squalifica in oggetto comminata dal G.S. Territoriale Toscano con la seguente motivazione: “ Espulso per aver offeso il D.G., prendeva una borraccia e da distanza ravvicinata la scagliava contro l’arbitro raggiungendolo ad una caviglia e provocandogli leggero dolore. Di poi cercava di colpire il D.G. con un pugno che lo stesso riusciva ad evitare. Il colpo raggiungeva il taccuino che l’arbitro aveva in mano spezzandolo.”. La reclamante chiede una riduzione della sanzione ritenendola eccessiva, peraltro non negando che i fatti descritti nel rapporto di gara si siano realmente verificati, salvo l’episodio del tentativo di colpire con un pugno, ma dandone una dinamica diversa anche in ordine alle intenzioni reali del calciatore. In definitiva la reclamante sostiene che il lancio della borraccia sarebbe avvenuto verso terra in gesto di stizza e l’arbitro sarebbe stato colpito solo di rimbalzo, mentre per quanto riguarda l’episodio più grave, dà una versione ben diversa, sostenendo che l’Archinucci, ancora indossando i guanti da portiere, non avrebbe tentato di colpire il D.G., ma avrebbe solo appoggiato una mano su quelle dell’arbitro facendo in tal modo volare il taccuino. La C.D. esaminati gli atti ed il ricorso, acquisito il supplemento di rapporto decide di respingere il reclamo. Il D.G. con breve, ma puntuale, supplemento di rapporto, conferma quanto già descritto nel rapporto di gara. Specifica come il lancio della borraccia sia stato intenzionale e diretto, e la borraccia stessa abbia colpito prima il piede dell’arbitro e poi la rete e non viceversa. Quanto al tentativo di colpire con un pugno, l’arbitro precisa che mentre prendeva nota dell’espulsione, con la coda dell’occhio vedeva il calciatore che cercava di colpirlo, e, nel tentativo di evitare tale colpo, veniva raggiunto nella mano che sorreggeva il taccuino. I fatti a carico del calciatore sanzionato non sono in discussione poiché, pur con dinamica differente la stessa controparte li ammette anche se solo in parte,ma soprattutto la conferma che il D.G. fornisce nel supplemento di rapporto è chiara, lineare e per nulla contraddittoria con la versione già fornita nel rapporto gara, che, si rammenta, costituisce prova privilegiata nel procedimento sportivo. La sanzione irrogata appare del tutto congrua in relazione ai gravi fatti contestati e va confermata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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