COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 30/5/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 271 – stagione sportiva 2007/08 Impugnazione della A.S.D. Salivoli Calcio avverso la squalifica del proprio calciatore VADORINI MASSIMO, fino al 2 dicembre 2008 e per tre giornate effettive nei confronti del calciatore MARTELLUCCI DANIELE, inflitte dal G.S. Regionale (Com. Uff. n. 47 del 2 maggio 2008).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 30/5/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 271 – stagione sportiva 2007/08 Impugnazione della A.S.D. Salivoli Calcio avverso la squalifica del proprio calciatore VADORINI MASSIMO, fino al 2 dicembre 2008 e per tre giornate effettive nei confronti del calciatore MARTELLUCCI DANIELE, inflitte dal G.S. Regionale (Com. Uff. n. 47 del 2 maggio 2008). Con rituale gravame, la intestata società adiva questa C.D., chiedendo la riduzione delle sanzioni come sopra inflitte ai proprio tesserati, Sig. VADORINI MASSIMO e MARTELLUCCI DANIELE che il G.S. Regionale aveva così motivato: VADORINI : “A fine gara stringeva la mano al D.G. e trattenendogliela, gli impediva di andare via e lo strattonava al braccio. Nel contempo gli rivolgeva frase irriguardosa”- MARTELLUCCI: “ a fine gara rivolgeva al D.G. frasi offensive. Sanzione aggravata in quanto capitano. Deduceva la reclamante che il tesserato VADORINI aveva tenuta la mano del DG al solo scopo di averne la presenza ed esaurire argomentazione che stava svolgendo con lui, senza alcuna finalità lesiva, o corcitiva: quanto al MARTELLUCCI si ammetteva che lo stesso avesse profferito la frase “Ma fischiali i fuori gioco quando ci sono”, essa di natura “poco consona ed opportuna”, forse irriguardosa, ma non a contenuto offensivo. L’arbitro chiaramente aveva descritto, nel rapporto, l’accaduto, esattamente e puntualmente nei termini sintetizzati dalla decisione del GS Regionale. Nel supplemento di rapporto, quivi inoltrato, oltre a ribadire la dinamica come sopra descritta, il DG ha spiegato la vicenda principale in termini diversi e cioè che, in effetti “ la stretta di mano del Sig. VADORINI Massimo non è stata assolutamente violenta e la reiteratezza del gesto era intesa solo per trattenermi ad ascoltare ciò che voleva dirmi, nonostante io avessi fretta di uscire dal terreno di gioco. Le altre farsi profferite dal MARTELLUCCI sono quelle menzionate nel rapporto gara , parola per parola ( che qui si trascrivono: “Quest'arbitro mi ha rotto i co...oni: l'AIA deve cambiare perchè così non va più bene; non voglio più quelle mer..e!”). Conclamati i fatti tutti ascritti ai tesserati – tenuto conto della fede privilegiata da riconoscersi alla versione arbitrale, a cui si aggiunge la precisazione del racconto riportato nel secondo atto a sua firma, è sufficiente evidenziare come in effetti almeno per il VADORINI il fatto indebito muta connotati e spessore di gravità, alla luce della puntualizzazione arbitrale, che si sovrappone alla tesi difensiva . Ritiene, quindi, il Collegio che, ciò complessivamente evidenziato, può accedersi ad una valutazione sanzionatoria più contenuta, rispetto alla pena come sopra sancita dal primo giudice, anche nel necessario giudizio comparativo con altre fattispecie di equiparabile gravità, cioè assimilabili a quella per cui è procedimento, connotate da ingiurie ma anche da una qualche vessazione(minima coercizione) diretta alla persona dell’arbitro, senza, tuttavia, determinare minimi pregiudizi , quindi con una gestualità il cui connotato - pur ovviamente e significativamente censurabile - si pone nella marcata irriguardosità, piuttosto che nella violenza vera e propria, espressa con diretta intenzione e necessario autocontrollo da non determinare alcun evento lesivo e neppure dolore. Pertanto la sanzione, come inflitta dal GS, può essere ridotta apparendo congrua e proporzionata –quella da stabilirsi fino al 2 settembre 2008. Deve invece confermarsi la squalifica per il MARTELLUCCI poste la gravità delle offese, la reiterazione delle stesse; con l'aggravante dell'essere l'atleta, capitano, soggetto cioè preposto ai rapporti corretti con l'arbitro ed alla collaborazione; nel caso di specie - di contro - ampiamente denegati. P.Q.M. Accogliendo parzialmente il reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore VADORINI MASSIMO stabilendola fino al 2 settembre 2008 (anziché fino al 2 dicembre 2008, come stabilito dal G.S. regionale) . Conferma la squalifica di tre giornate inflitta al calciatore MARTELLUCCI DANIELE . Dispone restituirsi la relativa tassa.
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