COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 30/5/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 256 – stagione sportiva 2007/08 Oggetto: Reclamo della Società U.S.D. Junior Aglianese avverso la squalifica inflitta dal G.S. al dirigente Scatizzi Antonio fino al 15/04/2009 (C.U. n. 40 del 16/04/2008)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 30/5/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 256 – stagione sportiva 2007/08 Oggetto: Reclamo della Società U.S.D. Junior Aglianese avverso la squalifica inflitta dal G.S. al dirigente Scatizzi Antonio fino al 15/04/2009 (C.U. n. 40 del 16/04/2008) Con rituale e tempestivo gravame la società in oggetto adiva la C.D.T. chiedendo la riduzione della sanzione irrogata dal Giudice di prime cure che così veniva motivata: “perché dopo essere stato espulso colpiva con due schiaffi il D.G. senza procurargli dolore” I fatti si riferiscono all’incontro disputatosi in data 12/04/2008 tra la Società ospitante San Marcello e la reclamante; al 30esimo del secondo tempo il dirigente massaggiatore, appena espulso per proteste, avvicinandosi all'arbitro con la scusa di dargli la mano, “dava due schiaffi al viso” senza procurare nessun danno fisico al D.G. L'azione veniva accompagnata dalla frase “Oggi non è giornata, vero eh”. La società nel reclamo eccepisce la lievità del fatto sottolineando che il dirigente avrebbe semplicemente “sfiorato per due volte e senza alcun cenno di violenza la guancia destra dell'arbitro” per poi allontanarsi correttamente dal rettangolo di giuoco; la frase asseritamente pronunciata dal massaggiatore non viene, di fatto, contestata dalla reclamante che però rileva che sanzioni ben più miti sono state irrogate in una serie di delibere che vengono citate nel reclamo. Per quanto attiene alla giurisprudenza sportiva dedotta a sostegno della domanda di riduzione essa appare comunque inconferente poiché riferita a soggetti diversi dalla figura del dirigente (dalla quale ovviamente si richiede una maggiore attenzione al ruolo di esempio nei confronti dei giovani calciatori) o persino maliziosa laddove cita delle decisioni nelle quali la C.D.T. non solo ha rigettato la domanda di riduzione ma ha persino applicato la reformatio in pejus senza disporre, ovviamente, inasprimenti spropositati ed inopportuni. Il D.G., chiamato a chiarimenti, pur confermando la dinamica dei fatti, ed in special modo gli schiaffi, specifica di non aver subito danni ma di aver subito una “non piacevole sensazione fisica”; anche nel supplemento l'arbitro non parla dunque di dolore fisico (elemento essenziale per comprendere in fase giudicante la violenza del gesto). Anche la frase descritta, non particolarmente offensiva, sembra appartenere maggiormente ad una sfera di illogico ed inopportuno scherno ovvero ad un gesto di stizza piuttosto che ad una condotta realmente violenta. La vicenda impone pertanto una rivalutazione della sanzione irrogata con riferimento alle nuove risultanze istruttorie che mettono in luce un quadro ancora meno aggressivo e violento, apparendo congrua, pertanto, una riduzione della squalifica. P.Q.M. La C.D.T. accoglie il reclamo e riduce la squalifica inflitta al dirigente stabilendola fino al 16/01/2009 (anziché fino al 15/04/2009, come stabilito dal G.S.). Dispone la restituzione della relativa tassa.
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