COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 30/5/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 258 / stagione sportiva 2007/2008 – Reclamo proposto dalla Società Polisportiva Vigor Misericordia avverso la decisione del G.S.T. di Lucca che ha inibito fino al 23. 07. 2008 il dirigente Cappiello Mario e squalificato, sempre fino al 23. 07. 2008, l’allenatore Moriani Claudio. C.U. n. 42 / 2008.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 30/5/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 258 / stagione sportiva 2007/2008 – Reclamo proposto dalla Società Polisportiva Vigor Misericordia avverso la decisione del G.S.T. di Lucca che ha inibito fino al 23. 07. 2008 il dirigente Cappiello Mario e squalificato, sempre fino al 23. 07. 2008, l’allenatore Moriani Claudio. C.U. n. 42 / 2008. “A fine gara entrava nello spogliatoio arbitrale, lo offendeva e minacciava, offendeva altresì Dirigenti Federali”, con questa motivazione, eguale per i due provvedimenti disciplinari indicati in epigrafe, il G.S.T. di Lucca ha sanzionato il comportamento tenuto dai due tesserati in occasione della gara Vigor – Folgor Marlia disputata in data 19 aprile 2008, valida per il Campionato provinciale allievi. Il provvedimento, tempestivamente impugnato dalla Società di appartenenza dei soggetti sanzionati, viene motivato con il negare i fatti così come descritti assumendo, in particolare, come l’allenatore abbia semplicemente fatto notare al D.G. la sua pessima direzione di gara, mentre il dirigente non abbia proferita alcuna parola. Viene anche formulata riserva di produrre testimonianze. Il reclamo non può essere accolto. Il Collegio rileva preliminarmente che, come più volte precisato, nell’ambito dei provvedimenti disciplinari la normativa in vigore esclude la possibilità di ammettere qualsiasi testimonianza, dovendosi la decisione basare unicamente sul rapporto di gara (art. 35 del C.G.S). Per quanto riguarda la fattispecie il rapporto di gara riferisce esattamente le frasi proferite, pur con la attribuzione ad entrambi i tesserati delle medesime espressioni come se fossero state pronunciate all’unisono. Il loro contenuto rivela il carattere chiaro ed incontrovertibile di una serie di offese e minacce rivolte sia al D.G. che alla intera categoria di appartenenza. Il supplemento di rapporto di gara, redatto peraltro in modo tale da far ritenere che l’arbitro non abbia una conoscenza completa degli obblighi che gli incombono nei rapporti con gli Organi di giustizia sportiva, conferma il contenuto del primo rapporto, per cui le motivazioni della reclamante non possono essere accolte. Osserva ancora il Collegio che la sanzione non merita alcuna censura neanche sotto il profilo della entità, dovendosi tener conto che la partecipazione al campionato allievi, quindi ad un campionato di giovanissimi, dovrebbe indurre i dirigenti ad un comportamento corretto che sia di esempio nei confronti dei propri calciatori. P.Q.M. La C.D.T.T. delibera di respingere il reclamo disponendo l’incameramento della tassa.
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